Aggiornamento del 31 marzo 2021: L’Agenzia delle Entrate (con il provvedimento n. 83933 del 30 marzo 2021) ha concesso un’ulteriore proroga per l’invio delle comunicazioni delle opzioni di sconto e fattura e cessione del credito (previste dall’art. 121 del Decreto Rilancio) relativamente alle spese sostenute nel 2020. Il termine ora è fissato per il 15 aprile 2021.
Eccoci con un breve promemoria e un riepilogo delle informazioni per i beneficiari del Superbonus e degli altri bonus casa (ristrutturazioni 50%, facciate e ecobonus). che hanno optato per sconto in fattura o cessione del credito: la scadenza per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle due opzioni per chi ha avuto spese nel 2020 è il prossimo mercoledì 31 marzo giovedì 15 aprile. Inizialmente la scadenza era stata fissata al 16 marzo, ma poi è stata prorogata (ne abbiamo parlato qui).
Come fare in pratica? C’è un apposito servizio online dell’Agenzia delle Entrate, per cui è stato anche predisposto un manuale utente che fornisce tutte le istruzioni dettagliate.
In sostanza, la comunicazione può essere compilata e inviata utilizzando la procedura web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Dopo l’autenticazione, è possibile accedere alla procedura seguendo il percorso: La mia scrivania / Servizi per / Comunicare e poi selezionando “Comunicazione opzioni per interventi edilizi e Superbonus”. La comunicazione può anche essere compilata utilizzando il software disponibile qui e poi inviata attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline).
>> Scarica qui il modello da compilare, con le relative istruzioni di compilazione <<
QUI trovi invece le Specifiche tecniche per la predisposizione e trasmissione telematica delle Comunicazioni dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica
Chi deve fare l’invio
L’invio della comunicazione può essere effettuato direttamente dal contribuente oppure incaricando un intermediario abilitato di cui all’articolo 3, comma 3, del d.P.R. n. 322/98.
Nel caso di interventi soggetti al Superbonus 110% la comunicazione deve essere inviata dal professionista che rilascia il visto di conformità attestante la sussistenza dei requisiti che danno diritto all’agevolazione.
Leggi anche Superbonus, 5 giorni per correggere la comunicazione di cessione credito
Per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici la comunicazione può essere inviata anche dall’amministratore di condominio o dal condomino incaricato (ma in questo caso l’opzione diverrà efficace soltanto dopo che il soggetto che ha rilasciato il visto di conformità abbia verificato e validato i dati contenuti nella comunicazione attraverso il servizio web dell’Agenzia).
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Riepilogo sconto in fattura/cessione credito
Le istruzioni per scegliere sconto o cessione del credito le abbiamo dettagliate in questo articolo. Ricordiamo qui in sintesi che è possibile optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente per:
- un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
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