uragano61 dice:
FACCIO LA DOMANDA : e’ possibile che con questi abusi (non sanati perche’ nessuno ha mai fatto pratica di usucapione verso il condominio ecc…negli ultimi 30/40 anni) il bonus 110% sia stato accettato ! ???
Dipende da cosa è stato accertato dall’esame dei documenti…
… presentati e conservati dal competente ufficio comunale
Abusi edilizi, la mappa delle violazioni – ingenio – 09/05/2017
differenze tra variazioni essenziali e varianti
L’abuso edilizio è, quindi, la difformità tra ciò che viene costruito e quanto è autorizzato (o autorizzabile). A seconda della gravità di questa differenza, si rinvengono:
– abuso totale, quando la costruzione avviene in assenza di qualsiasi titolo abilitativo;
– abuso sostanziale, se il manufatto è completamente diverso – per caratteristiche costruttive o destinazione d’uso – rispetto a quanto oggetto di permesso e se vi sono variazioni essenziali;
– abusi minori, ossia gli interventi realizzati con modalità diverse da quelle previste e autorizzate ma che incidono su elementi particolari e non essenziali.
DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 – articolo 119 – comma 13-ter
13-ter. Gli interventi di cui al presente articolo, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’ articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:
a) mancata presentazione della CILA;
b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;
c) assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14 PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 LUGLIO 2021, N. 108.
Quaderni Operativi ANCI –> Volume n° 28
Il Superbonus edilizio al 110%: il modello CILA a seguito del dl n. 77/2021
(c.d. semplificazioni e governance)
… In tal senso, l’articolo 33 del DL n. 77/2021, di cui si dirà più approfonditamente in seguito, tra le altre misure di semplificazione, ha rivisto la disciplina per fruire del Superbonus, stabilendo che, attraverso una comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) è sufficiente attestare gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione, rendendo in tal modo non più necessaria l’attestazione dello stato legittimo ex articolo 9-bis del DPR 380/2001 che stava
ostacolando gli iter burocratici dell’incentivo fiscale.
Le modifiche alla norma apportate dal Parlamento hanno ulteriormente spostato il baricentro della disposizione dagli aspetti prettamente edilizi a quelli più specificatamente fiscali, focalizzando così l’attenzione del provvedimento allo stato di fatto degli immobili e non più alla conformità edilizia degli stessi, lasciando comunque impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento…
Il presente Quaderno, dunque, dopo una breve ricostruzione del quadro giuridico della disciplina del Superbonus e un’informativa delle novità introdotte dal decreto c.d. Semplificazioni e Governance, fornisce lo schema di CILA, oggetto di Accordo in Conferenza Unificata.
b) Opere su parti comuni o modifiche esterne
che le opere oggetto della comunicazione di inizio lavori
b.1 non riguardano parti comuni
b.2 riguardano le parti comuni di un fabbricato condominiale (1)
b.3 riguardano sia parti comuni di un fabbricato condominiale sia parti dell’immobile di proprietà di singoli condomini, come risulta dall’allegato “soggetti coinvolti
b.4 riguardano parti comuni di un fabbricato con più proprietà, non costituito in condominio, come risulta dall’allegato “soggetti coinvolti”
b.5 riguardano parti dell’edificio di proprietà comune ma non necessitano di assenso perché, secondo l’art. 1102 c.c., apportano, a spese del titolare, le modificazioni necessarie per il miglior godimento delle parti comuni non alterandone la destinazione e senza impedire agli altri partecipanti di usufruirne secondo il loro diritto
(1) L’amministratore deve, comunque, disporre della delibera dell’assemblea condominiale di approvazione delle opere
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