Il decreto n. 59/2021 sul fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza proroga il superbonus per persone fisiche, condomini e Iacp
Proroga del superbonus, ma non per tutti
Il recente decreto legge n. 59/2021 del 6 maggio 2021 (sotto allegato) e contenente le “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”, pubblicato in G.U il 7 maggio 2021, prevede, tra le altre cose, la proroga del superbonus previsto e disciplinato dall’art. 119 del decreto legge n. 34/2021, per i condomini, le persone fisiche e gli Istituti Autonomi Case Popolari. Vediamo nel dettaglio come sono state pensate le diverse proroghe del superbonus per questi soggetti.
Proroghe per le persone fisiche
Il comma 3 lettera a) dell’art. 1 del dl n. 59/2021 dispone che per gli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unita’ immobiliari, le disposizioni dei commi da 1 a 3 del decreto n. 34/2020, che regolano il superbonus, si applicano anche alle spese, documentate e rimaste a carico del contribuente, che saranno sostenute dal 1°gennaio 2022 fino al 30 giugno 2023.
La lettera b), sempre del comma 3 art. 1, decreto n. 59/2021 prevede invece che per quanto riguarda gli interventi effettuati dalle persone fisiche, sempre al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unita’ immobiliari distintamente accatastate, per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.
Più tempo anche per i Condomini
La proroga del superbonus per i Condomini è prevista sempre alla suddetta lettera b) del comma 3 art. 1, decreto n. 59/2021. La disposizione prevede in particolare che per gli interventi effettuati dai condomini la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.
Tempi più lunghi per gli Iacp
Ultima proroga del superbonus è quella che riguarda gli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, dagli enti che hanno le stesse finalità sociali, istituiti in forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per gli interventi realizzati su immobili di loro proprietà o gestiti per conto dei comuni e che vengono adibiti ad edilizia residenziale pubblica.
Per loro, se entro il 30 giugno 2023 sono stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.
Il decreto sul fondo complementare al PNRR
Le proroghe suddette sono solo alcune delle misure contenute nel decreto n. 59/2021, che si compone di 6 articoli. Il primo è dedicato al Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, con il quale si dispone anche la ripartizione delle risorse di quest’ultimo tra i numerosi settori d’intervento come ad esempio i servizi digitali e la cittadinanza digitale, gli interventi nelle aree terremotate, un sistema di monitoraggio per rendere le strade sicure, i lavori per la riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica, salute, ambiente, clima e innovazione in ambito sanitario. L’art. 2 si occupa del rifinanziamento del Fondo Sviluppo e Coesione per il periodo 2021-2027, l’art. 3 è dedicato ad altre disposizioni finanziarie per la Transizione 4.0, il n. 4 si occupa del finanziamento delle linee ferroviarie AV/AC, il n. 5 contiene le disposizioni finali e di copertura finanziaria e il n. 6 enuncia l’entrata in vigore del decreto a partire dal giorno successivo alla sua pubblicazione in GU. Ossia a partire dall’8 maggio 2021.
Source: studiocataldi.it
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