L’articolo 119 del decreto Rilancio prevede la possibilità di ottenere il superbonus in ambito condominiale esclusivamente per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’immobile. Il salto di due classi energetiche per l’edificio, di conseguenza, deve essere assicurato esclusivamente con interventi sulle parti comuni. Queste regole non cambiano anche nel caso in cui si tratti di mini condominio composto solo da due proprietari, come suo caso. In base alle regole appena viste non è possibile sommare gli interventi le parti comuni con quelli effettuati dei singoli proprietari sui propri appartamenti per ottenere il salto di classe. Inoltre ai fini del Superbonus non è ammessa la trasformazione di un impianto centralizzato in impianti autonomi.
Quindi nella situazione descritta potete avere il Superbonus a livello condominiale esclusivamente per l’intervento di coibentazione, ed eventualmente per l’istallazione di pannelli solari a servizio dell’intero edificio, ovvero trasformando l’impianto centralizzato in uno a pompa di calore ma sempre a servizio tutti gli appartamenti. Se in questo modo si ottiene il salto di due classi energetiche sarà possibileavere la detrazione del 110% per gli interventi effettuati su massimo di due unità immobiliari per ciascun proprietario. Per quel che riguarda l’impianto fotovoltaico l’importo massimo di spesa su cui calcolare l’agevolazione è lo stesso sia che si tratti di intervento condominiale sia che si tratti di impianti per uso privato, mentre per le colonnine è previsto un tetto di spesa di 1.500 euro per ciascun appartamento, e non è possibile installare più di una colonnina per singola unità immobiliare.
Source: repubblica.it
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