L’art. 20 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia)
definisce puntualmente il procedimento per il rilascio del permesso
di costruire, stabilendo che decorso inutilmente il termine per
l’adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il
responsabile dell’ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla
domanda di permesso di costruire si intende formato il
silenzio-assenso. Restano salvi i casi in cui sussistano vincoli
relativi all’assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o
culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui agli
articoli da 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Silenzio-assenso e permesso di costruire
Il binomio permesso di costruire-silenzio-assenso è stato
oggetto di parecchi interventi della giustizia amministrativa. Tra
le ultimissime pronunce ricordiamo quella del Tribunale
Amministrativo Regionale per la Lombardia che con la sentenza n.
518/2024 ha confermato che:
- la conformità dell’intervento alla normativa urbanistica non
costituisce condizione necessaria ai fini della formazione del
silenzio-assenso; - la conformità dell’intervento alla normativa urbanistico
edilizia costituisce requisito di
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