La presentazione di più istanze di condono
riconducibili di fatto a un unico immobile configura un
frazionamento artificioso, volto a eludere i
limiti volumetrici previsti dalla normativa per
ottenere la sanatoria.
Condono edilizio: no al frazionamento artificioso delle
istanze
Un tentativo che non è sfuggito a un’Amministrazione comunale,
che aveva rigettato quattro istanze di condono per altrettante
unità immobiliari facenti parte dello stesso edificio, totalmente
abusivo, e che sviluppava una volumetria complessiva di oltre 1900
mc, in violazione delle previsioni della legge n. 326/2003
(Terzo Condono Edilizio) e della L.R. Lazio n.
12/2004.
Su uno dei provvedimenti è stato presentato ricorso che il
TAR Lazio, con la sentenza del 12 marzo
2024, n. 4983 ha respinto, confermando la piena
legittimità della decisione presa dal Comune.
Nel dettaglio, sul caso specifico della ricorrente,
l’Amministrazione aveva fatto presente che:
- ai sensi dell’art. 2 comma1 lett. b) nn 1 e 2) della l. Reg. n.
12/04 possono conseguire la concessione o l’autorizzazione in
sanatoria le
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