

Benché l’ultima Legge speciale risalga al 2003, il condono
edilizio è uno di quegli istituti che continua a far parlare,
soprattutto la giustizia amministrativa costretta periodicamente ad
intervenire per chiarire alcuni aspetti legati alla formazione del
titolo in sanatoria. Non è un mistero che la valanga che ha
travolto la pubblica amministrazione tra il 1985 e il 2003, con i 3
condoni edilizi, sia ancora sepolta nei cassetti pronta per
esplodere.
Tra le domande ricorrenti: su un’istanza di condono edilizio
presentata si applica sempre il silenzio-assenso per la formazione
tacita del titolo abilitativo? E soprattutto, fino a che punto
l’Amministrazione può sollecitare integrazioni?
Condono edilizio e silenzio-assenso: interviene il Consiglio di
Stato
Ha risposto a queste domande il Consiglio di Stato con la
sentenza n.
2215/2025 che interviene su un tema cruciale per chi opera in
ambito edilizio: la legittimità del diniego di condono fondato
sulla incompletezza documentale, anche a fronte di una pluralità di
integrazioni richieste dall’amministrazione e della presunta
operatività
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