In presenza di ampliamenti volumetrici
significativi e di interventi non autorizzati, successivi alla
presentazione di un’istanza di condono, il
silenzio-assenso non si applica e
l’amministrazione può legittimamente procedere con la
demolizione delle opere abusive.
Opere successive a istanza di condono: il Consiglio di Stato
sul silenzio assenso
A confermarlo è l’interessante sentenza
del Consiglio di Stato del 12 luglio 2024, n. 6257,
con cui Palazzo Spada ha respinto l’appello contro il diniego di
condono e l’ordine di demolizione di opere abusive eseguite su un
fabbricato di due piani, suddiviso in 5 unità immobiliari in
comproprietà, sul quale era stata presentata istanza di condono
edilizio ai sensi della Legge n. 724/1994.
L’immobile era stato oggetto di significativi interventi di
incremento della s.u. e di ampliamento volumetrico comprendenti,
tra gli altri, l’ampliamento del deposito a piano terra, una
sopraelevazione al primo piano e la realizzazione di una
mansarda.
Alla pratica di condono erano stati allegati gli elaborati
progettuali e tecnici e
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