Chi intenda avvalersi di una facoltà o un beneficio previsti
dalla legge, in linea generale, è tenuto a fornire delle
prove che dimostrino la sussistenza dei
presupposti per l’accesso, non potendo tali prove
essere poste a carico del giudice competente.
In materia di esecuzione penale, però, il
discorso è differente. Difatti, in tal caso, il soggetto che invoca
un provvedimento giurisdizionale favorevole, come la
revoca dell’ordine di
demolizione, non è tenuto all’onere probatorio, ma solo un
onere di allegazione, cioè un dovere di
prospettare e indicare specificatamente i fatti sui quali si basa
la richiesta, che devono poi essere accertati e verificati
dall’autorità giudiziaria.
Tale procedura si applica appunto anche in ambito di
reati edilizi, in relazione ai quali
l’onere probatorio incombe sul giudice; pertanto,
se questo non provvede ai dovuti accertamenti, il provvedimento
disposto in assenza di adeguate prove dev’essere annullato.
Revoca ordine di demolizione: rigetto invalido in assenza di
prove
Lo ha spiegato la Corte di Cassazione con la
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