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Condono edilizio e realizzazione nuove opere: le conseguenze

Condono edilizio e realizzazione nuove opere: le conseguenze

La prosecuzione indebita di ulteriori opere su
un immobile già oggetto di istanza di condono
pendente
– ad eccezione dei soli lavori di completamento –
costituisce un illecito al pari di quello già realizzato, in quanto
la presentazione della domanda di condono non autorizza in alcun
modo l’interessato a completare, né tantomeno a trasformare o
ampliare, i manufatti su cui pende l’istanza di sanatoria, che
comunque rimangono abusivi fino alla definizione dell’istanza.

Per questo motivo, le opere edilizie realizzate successivamente
al manufatto abusivo seguono la stessa sorte dell’immobile oggetto
del condono, con conseguente applicazione dell’art. 31 del d.P.R.
n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).

Prosecuzione lavori con condono pendente: obbligo di
demolizione

Sulla base di questi presupposti, il Consiglio di
Stato
, con la sentenza
del 13 settembre 2024, n. 7568
, ha respinto l’appello
proposto contro l’atto di acquisizione al patrimonio comunale di un
immobile abusivo su cui pendeva istanza di condono edilizio, in
seguito all’avvenuto accertamento dell’inottemperanza
all’ordine
…continua a leggere

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