Nel caso di sopravvenienza di un vincolo di protezione, come
quello idrogeologico, l’amministrazione competente ad
esaminare l’istanza di condono proposta ai sensi della legge
n. 47/1985 (Primo Condono Edilizio) deve pronunciarsi tenendo
conto del quadro normativo vigente al momento in
cui esercita i propri poteri consultivi.
Ne deriva che è pienamente legittimo il diniego di condono ai
sensi della Legge n. 326/2003 (Terzo Condono Edilizio) per abusi
realizzati su area a vincolo idrogeologico, anche
se questo è stato apposto successivamente, tanto più se la
normativa regionale in merito è più restrittiva di quella
statale.
Terzo condono edilizio: il TAR sul vincolo di
inedificabilità
A spiegarlo è il TAR Lazio con la
sentenza del 28
novembre 2024, n. 21453, con cui ha confermato la
legittimità del diniego di condono opposto da un’Amministrazione
comunale su opere abusive consistenti nella chiusura di un vano
sottoscala finalizzata alla creazione di un bagno.
Dopo avere comunicato l’avvio del procedimento di rilascio
dell’autorizzazione paesaggistica e avere espresso parere
favorevole alla
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