A differenza dell’ordinario regime previsto dagli artt. 146 e
167 del d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio), il parere reso dall’ente di
tutela del vincolo paesaggistico nei procedimenti di rilascio del
titolo edilizio in sanatoria ai sensi della Legge n. 47/1985 (c.d.
Primo Condono), così come riproposti dall’art. 39 della legge
n. 724/1994 (Secondo Condono Edilizio) e dall’art. 32 del d.l.
269/2003, convertto in legge n. 326/2003 (Terzo Condono
Edilizio), seppure obbligatorio e vincolante,
costituisce un atto endoprocedimentale della
procedura ex art. 35 della l. n. 47/1985 destinato a concludersi
con il provvedimento del Comune, unica autorità procedente e
competente a definire il procedimento.
Pertanto nei procedimenti di condono, l’ente di tutela del
vincolo paesaggistico è privo dei poteri ripristinatori e
repressivi ex art. 167, commi 1-3, del d.lgs. n.
42/2004.
Autorizzazione paesaggistica: i poteri dell’ente di tutela nel
caso di condono edilizio
A spiegarlo, in un’articolata pronuncia contenente anche un
interessante excursus sulle differenze tra normativa nazionale e
normativa regionale è il TAR Sicilia, con la
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