Il rilascio del condono edilizio in riferimento
ad opere abusive realizzate su aree sottoposte a
vincoli paesaggistici è sempre subordinato
all’approvazione espressa delle Amministrazioni
preposte alla tutela del vincolo.
La procedura del silenzio-assenso difatti non
risulta applicabile in relazione all’autorizzazione
paesaggistica, pertanto l’eventuale inerzia dell’organo
competente nel dare una risposta entro i termini di legge deve
sempre essere interpretata come un
silenzio-rifiuto che, al massimo, può essere
successivamente impugnato.
Condono edilizio e autorizzazione paesaggistica: obbligo di
parere espresso
A spiegarlo è la Corte di Cassazione con la
sentenza
del 12 marzo 2024, n.
10243, con la quale ha rigettato il ricorso presentato
contro l’ordinanza di demolizione di due immobili
abusivi siti in area sottoposta a vincolo di tutela paesaggistica
ai sensi del d. Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali
e del paesaggio).
Come hanno specificato i giudici di piazza Cavour, per ottenere
un titolo edilizio in aree sottoposte
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