La presentazione di plurime istanze di sanatoria relative a
distinte unità immobiliari, ciascuna di volumetria non eccedente i
750 mc, in caso di nuova costruzione di volumetria inferiore a
3.000 mc, la cui realizzazione sia ascrivibile ad un unico
soggetto, costituisce artificioso frazionamento della
domanda.
Non è infatti ammissibile il condono edilizio di una costruzione
interamente abusiva quando la richiesta di sanatoria sia stata
presentata frazionando l’unità immobiliare in plurimi interventi
edilizi, ma il fine ultimo è la realizzazione di un manufatto
unico.
Condono edilizio e frazionamento artificioso: no a elusione dei
limiti volumetrici
Ritorna su un granitico principio giurisprudenziale la
Corte di Cassazione, con la sentenza
del 31 dicembre 2024, n. 47639, con la quale ha
ritenuto inammissibile il ricorso per la a sospensione e/o la
revoca dell’ordine di demolizione di opere abusive relativo a una
costruzione sulla quale erano state presentate quattro distinte
domande di condono.
Secondo i ricorrenti, i permessi rilasciati dal Comune sarebbero
stati legittimi
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