La nozione di “ultimazione” dell’immobile, ai fini
dell’applicazione della sanatoria edilizia, va tratta dalla
formulazione dell’art. 31 della Legge n. 47/1985 (c.d.
“Primo Condono Edilizio”), che considera tali gli
edifici dei quali sia completato il rustico ed
eseguita la copertura.
Questa normativa è espressamente richiamata dalla legge n.
724/1994 (c.d. “Secondo Condono Edilizio”) e va quindi applicata
anche alle istanze di sanatoria che vi fanno riferimento, ovvero
gli immobili ultimato al rustico entro il 31 dicembre 1993.
Secondo Condono Edilizio: il concetto di ultimazione
lavori
Sulla base di questo presupposti, la Corte di
Cassazione, con la sentenza del 18 settembre
2024, n. 35006, ha ritenuto inammissibile un ricorso
contro il rigetto dell’istanza di revoca dell’ordine di
demolizione di un edificio su due piani e per il quale il
proprietario era stato condannato per il reato di cui
all’art. 44, lett. c), d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico
Edilizia), e per altre violazioni della normativa in materia di
edilizia in zona sismica e sottoposta a vincolo paesaggistico.
Il ricorrente ha fatto presente che:
- l’opera era
…continua a leggereTutti i diritti dei contenuti presenti in questo articolo sono della fonte e vengono riportati solo per “diritto di breve citazione” (art. 70 Legge n. 633/1941), indicando sempre la fonte, con relativo link al sito di provenienza. Leggi il Disclaimer.