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Condono edilizio: la Cassazione sul concetto di “ultimazione lavori”

Condono edilizio: la Cassazione sul concetto di "ultimazione lavori"

La nozione di “ultimazione” dell’immobile, ai fini
dell’applicazione della sanatoria edilizia, va tratta dalla
formulazione dell’art. 31 della Legge n. 47/1985 (c.d.
“Primo Condono Edilizio”), che considera tali gli
edifici dei quali sia completato il rustico ed
eseguita la copertura.

Questa normativa è espressamente richiamata dalla legge n.
724/1994 (c.d. “Secondo Condono Edilizio”) e va quindi applicata
anche alle istanze di sanatoria che vi fanno riferimento, ovvero
gli immobili ultimato al rustico entro il 31 dicembre 1993.

Secondo Condono Edilizio: il concetto di ultimazione
lavori

Sulla base di questo presupposti, la Corte di
Cassazione, 
con la sentenza del 18 settembre
2024, n. 35006
, ha ritenuto inammissibile un ricorso
contro il rigetto dell’istanza di revoca dell’ordine di
demolizione
di un edificio su due piani e per il quale il
proprietario era stato condannato per il reato di cui
all’art. 44, lett. c), d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico
Edilizia), e per altre violazioni della normativa in materia di
edilizia in zona sismica e sottoposta a vincolo paesaggistico.

Il ricorrente ha fatto presente che:

  • l’opera era
    …continua a leggere

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