La revoca dell’ordinanza di demolizione da
parte del giudice dell’esecuzione è ammissibile soltanto nel
momento in cui si valuta che l’istanza di condono pendente sul
manufatto possa essere definita in senso positivo in tempi
ragionevoli. Diversamente, la scelta di confermare l’ordine di
demolizione è pienamente legittima.
Condono edilizio: la Cassazione sulla revoca dell’ordine di
demolizione
A ribadire ruolo e competenze del giudice
dell’esecuzione nell’ambito del procedimento per la
demolizione di manufatti abusivi è la Corte di
Cassazione con la sentenza
del 19 novembre 2024, n. 42384, con cui ha confermato
la legittimità dell’ordinanza di un Tribunale che aveva respinto
l’istanza di revoca dell’ordine di demolizione.
Il ricorrente aveva presentato istanza di condono ai sensi della
legge n. 724/1994 e aveva ribadito che la
procedura era in via di definizione. Non solo: sebbene
l’Amministrazione avesse comunicato con una nota di preavviso che
sussistevano motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, tale
comunicazione era irrilevante in quanto:
- l’atto aveva carattere prodromico ed
endoprocessuale; - la presentazione
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