In materia edilizia, anche con riferimento all’applicazione
della normativa condonistica, l’onere della prova
circa il momento di realizzazione dell’abuso grava
sul proprietario o sul responsabile per via del principio di
vicinanza, in quanto solo il soggetto interessato può fornire
atti, documenti o elementi validi al fine di constatare la
ragionevole certezza dell’epoca di
realizzazione.
Ne consegue che un’eventuale incertezza comporta effetti
processuali negativi, nonché l’inevitabile rigetto e può
giustificare l’eventuale annullamento in autotutela da parte
dell’Amministrazione, anche quando l’interessato sostenga che le
opere in questione siano state rilasciate successivamente al
condono, ma non sia in grado di provarne la datazione.
Annullamento condono in aututela: quando è legittimo?
A spiegarlo è il Consiglio di Stato, con la
sentenza
del 15 luglio 2024, n. 6300, con cui ha rigettato
l’appello proposto contro l’annullamento in autotutela di tre
concessioni edilizie in sanatoria rilasciate ai sensi della legge
n. 724/1994 (c.d. “Secondo Condono Edilizio“).
Sebbene i lavori siano stati in principio approvati dal Comune,
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