Una delle modifiche al d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia)
più interessanti arrivate negli ultimi anni riguarda l’inserimento
all’art. 9-bis del comma 1-bis che per la prima volta ha definito
lo “stato legittimo” dell’immobile o dell’unità immobiliare.
Indice degli argomenti
Edilizia e stato legittimo
Un vuoto normativo colmato con l’art. 10, comma 1, lettera d)
del Decreto Legge n.
76/2020 (Decreto Semplificazioni) mediante il quale il
legislatore ha apportato l’ultimo grosso pacchetto di modifiche al
Testo Unico Edilizia (successivamente sono arrivate altre
correzioni e inserimenti più puntuali).
Con il citato comma 1-bis, adesso è chiaro che per la verifica
di conformità edilizia e urbanistica, ovvero per definire lo stato
legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare occorre verificare
la corrispondenza dello stato dei fatti (mediante attento
sopralluogo) e l’ultimo stato di progetto desumibile prendendo:
- il titolo abilitativo che ha previsto la costruzione o che ne
ha legittimato la stessa; - i titoli che hanno disciplinato l’ultimo intervento edilizio
che ha interessato l’intero immobile
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