La disciplina che regolamenta il rilascio del Secondo
Condono Edilizio (legge n. 724/1994) prevede che siano
suscettibili di sanatoria esclusivamente le opere abusive per le
quali non si siano verificati incrementi di volumetria superiori al
30% rispetto alla condizione originaria, oppure, indipendentemente
dalla volumetria iniziale, ampliamenti superiori a 750 metri cubi,
con termine dei lavori entro il 31 dicembre
1993.
Tale disposizione vale sempre come principio primario in tema di
condono edilizio, in base al quale non è mai possibile
sanare interventi conseguiti successivamente alla data
ultima imposta dalla normativa, neanche se questi dovessero essere
stati imposti mediante autorizzazione paesaggistica condizionata
dall’Autorità preposta alla tutela del
vincolo.
Condono edilizi: quali lavori sono consentiti oltre i termini
di legge?
A chiarire il punto è la sentenza
della Corte di Cassazione del 19 marzo 2024, n.
11406, che ha ritenuto inammissibile il ricorso
proposto contro l’ordinanza di demolizione e il diniego di rilascio
di condono per opere realizzate successivamente alla
…continua a leggere
Tutti i diritti dei contenuti presenti in questo articolo sono della fonte e vengono riportati solo per “diritto di breve citazione” (art. 70 Legge n. 633/1941), indicando sempre la fonte, con relativo link al sito di provenienza. Leggi il Disclaimer.