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Condono edilizio: no della Cassazione alla sanatoria condizionata

Condono edilizio: no della Cassazione alla sanatoria condizionata

La disciplina che regolamenta il rilascio del Secondo
Condono Edilizio (legge n. 724/1994)
prevede che siano
suscettibili di sanatoria esclusivamente le opere abusive per le
quali non si siano verificati incrementi di volumetria superiori al
30% rispetto alla condizione originaria, oppure, indipendentemente
dalla volumetria iniziale, ampliamenti superiori a 750 metri cubi,
con termine dei lavori entro il 31 dicembre
1993
.

Tale disposizione vale sempre come principio primario in tema di
condono edilizio, in base al quale non è mai possibile
sanare interventi conseguiti successivamente
alla data
ultima imposta dalla normativa, neanche se questi dovessero essere
stati imposti mediante autorizzazione paesaggistica condizionata
dall’Autorità preposta alla tutela del
vincolo
.

Condono edilizi: quali lavori sono consentiti oltre i termini
di legge?

A chiarire il punto è la sentenza
della Corte di Cassazione del 19 marzo 2024
, n.
11406
, che ha ritenuto inammissibile il ricorso
proposto contro l’ordinanza di demolizione e il diniego di rilascio
di condono per opere realizzate successivamente alla
…continua a leggere

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