L’attuale normativa edilizia (il d.P.R. n. 380/2001, c.d. Testo
Unico Edilizia) limita le possibilità di sanatoria agli abusi di
tipo formale sui quali è possibile dimostrare la doppia conformità
dell’intervento. Altro capitolo riguarda la sanzione alternativa
alla demolizione che in un solo caso (art. 38 del TUE, Interventi
eseguiti in base a permesso annullato) comporta gli stessi effetti
del permesso di costruire in sanatoria (art. 36 del TUE).
Condono edilizio: 3 leggi e 3 finestre temporali
Procedure ordinarie a parte, in Italia sono state pubblicate 3
leggi speciali che hanno consentito, su richiesta dell’interessato,
la concessione o l’autorizzazione in sanatoria di costruzioni e di
altre opere eseguite:
- senza licenza o concessione edilizia o autorizzazione a
costruire prescritte da norme di legge o di regolamento, ovvero in
difformità dalle stesse; - in base a licenza o concessione edilizia o autorizzazione
annullata, decaduta o comunque divenuta inefficace, ovvero nei cui
confronti sia in corso procedimento di annullamento o di
declaratoria di decadenza in sede giudiziaria o
amministrativa.
Stiamo parlando delle seguenti
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