In tema di condono edilizio, il
silenzio-assenso non può formarsi solo in virtù
dell’inutile decorso del termine previsto per la risposta
dell’Amministrazione.
È fondamentale infatti che risultino rispettati tutti i
presupposti sostanziali, soggettivi e oggettivi nonché
temporali, ai quali è subordinato il rilascio del condono, non
essendo possibile il perfezionamento del titolo tacito qualora
mancassero i requisiti richiesti per l’accoglimento
dell’istanza.
Silenzio-assenso sul condono: i requisiti fondamentali
A spiegarlo è il Consiglio di Stato con la
sentenza
del 10 luglio 2024, n. 6196, con cui
è stato rigettato il ricorso proposto contro il diniego
dell’istanza di condono edilizio e il relativo ordine di
demolizione disposto per l’avvenuto mutamento della destinazione
d’uso di un deposito agricolo e la realizzazione di un soppalco in
difformità dalla concessione edilizia rilasciata, all’interno di
un’area sottoposta a vincoli ai sensi del d.Lgs.
n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del
paesaggio).
Si fa presente, innanzitutto, che il Terzo Condono
Edilizio (DL n. 269/2003, convertito nella
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