Non è legittimo respingere una domanda di condono edilizio in
un’area sottoposta a vincolo paesaggistico solo
perché la precedente autorizzazione paesaggistica è stata annullata
dalla Soprintendenza per mancanza di motivazione. Prima di negare
la sanatoria, il Comune è obbligato a riesaminare la procedura di
autorizzazione paesaggistica.
Diniego del condono: serve una motivazione adeguata
A specificarlo è il TAR Campania con la
sentenza
del 19 dicembre 2024, n. 2482, con cui ha accolto il
ricorso contro il diniego di condono ex lege n. 724/1994
(c.d. “Secondo Condono Edilizio”) per un immobile realizzato in
area sottoposta a vincolo paesaggistico c.d. “relativo”.
Nel caso in esame il Comune, anziché avviare un nuovo
procedimento di autorizzazione paesaggistica dopo l’annullamento da
parte della Soprintendenza, aveva respinto la richiesta di condono
e ordinato la demolizione del manufatto ex art. 31 d.P.R. n.
380/2001 (Testo Unico Edilizia).
Secondo il TAR, questa procedura è illegittima in quanto:
- il Comune, pur considerando le osservazioni della
Soprintendenza, deve
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