Le opere non ultimate entro i termini imposti dalla legge per il
rilascio del condono edilizio a causa di
intervenuti provvedimenti emanati dall’Autorità
amministrativa o giurisdizionale, possono essere sanate
successivamente qualora sussistano i presupposti per
l’accoglimento.
Si tratta di una misura concessa in via eccezionale a favore del
soggetto che abbia rispettato tali provvedimenti, mentre non si
estende a colui che abbia invece violato i sigilli per ultimare
l’opera abusiva.
Abusi ultimati oltre i termini: sanabili a determinate
condizioni
A spiegarlo è la Corte di Cassazione con la
sentenza del
28 maggio 2024, n. 20852, che ha rigettato il ricorso
proposto per la sospensione e revoca dell’ordine di demolizione –
disposto con sentenza di condanna divenuta irrevocabile – per
diverse opere abusive, realizzate senza titoli in area sottoposta a
vincolo paesaggistico, oggetto di istanza di condono ai sensi della
Legge n. 724/1994 (Secondo Condono Edilizio).
In particolare, la normativa consente la sanatoria di
immobili abusivi che rispettino determinate caratteristiche
volumetriche, e
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