Con un articolo a tutta pagina firmato da Alessandro Borgoglio e Luca De Stefani, Il Sole 24 Ore, nell’edizione di oggi venerdì 9 aprile, riprende una nota della Commissione di monitoraggio istituita presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che chiarisce che tra prezzari regionali e prezzari DEI non c’è nessuna gerarchia ai fini dell’asseverazione della congruità dei prezzi.
La verifica della congruità dei prezzi, ai sensi del Decreto Requisiti del 6 agosto 2020, è fondamentale per usufruire delle detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica o sismica (Ecobonus, Superbonus o Bonus Facciate “qualificato”). Il tecnico abilitato deve garantire infatti che i costi per tipologia di intervento siano inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezzari predisposti dalle regioni o dalle province autonome competenti, o, in alternativa, sui “Prezzi informativi dell’edilizia” pubblicati dalla casa editrice DEI, Tipografia del Genio Civile, recentemente acquisita da Quine Business Publisher.
Il chiarimento circa l’assenza di una gerarchia tra le due tipologie di prezzario è contenuto nella nota protocollo 2821 del 16 marzo 2021 della Commissione di monitoraggio. Secondo la risposta 1 delle Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni, elaborata appunto dalla Commissione, le due tipologie di prezzari possono essere adottate indifferentemente. Di conseguenza, il computo metrico estimativo può essere redatto confrontando le voci dei due prezzari, scegliendo di volta in volta la voce di prezzo tecnicamente più pertinente.
Soltanto nel caso in cui in nessuno dei due prezzari siano presenti alcune voci relative agli interventi da effettuare, il tecnico potrà determinare i prezzi avvalendosi dei “massimali specifici di costo per gli interventi sottoposti a dichiarazione del fornitore o dell’installatore” (all. 1 del Decreto Requisiti).
Quando è necessaria l’asseverazione?
L’asseverazione sulla congruità dei prezzi unitari è obbligatoria per il Superbonus 110% (con successivo invio all’Enea), per l’Ecobonus al 50-60-70-75% (se non viene effettuato congiuntamente con interventi sismici) e per il Bonus Facciate del 90% “qualificato”, ovvero quello in cui l’intervento indice per più del 10% “dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio” dal punto di vista termico, e per il quale è obbligatorio fare comunicazione all’Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori.
In caso di Superbonus 110% (art. 3, comma 2 del Decreto Requisiti), il tecnico che sottoscrive l’asseverazione di congruità deve allegare anche il computo metrico. Per le altre detrazioni è sufficiente invece la predisposizione e la conservazione (come ha chiarito l’Enea con nota del 18 febbraio 2021).
Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.