Le modifiche introdotte al cd. “bonus facciate” ha generato la corsa all’emissione delle fatture entro la fine del 2021, trascinando con sé una serie di problemi in capo ai soggetti emittenti, soprattutto nel caso di contabilità semplificata.
Per affrontare la questione, occorre scinderla in più parti, a seconda del “tipo” di contabilità semplificata adottata, ovvero se per cassa effettiva, oppure per cassa virtuale (con opzione articolo 18 comma 5 del D.P.R. 600/73).
Se il contribuente che ha emesso la fattura è un soggetto in contabilità semplificata per cassa effettiva:
- dal punto di vista IVA, il momento dell’incasso è irrilevante, e quindi l’operazione concorrerà alla liquidazione iva di dicembre nel caso di contribuente a liquidazione IVA mensile, oppure del quarto trimestre/annuale 2021 nel caso di liquidazione IVA trimestrale. Quanto sopra, a meno che il contribuente stesso non abbia anche esercitato opzione per la determinazione dell’IVA per cassa, nel qual caso l’imposta diverrà esigibile solo all’atto dell’incasso del corrispettivo.
- dal punto di vista reddituale, a rilevare ai fini dell’imponibilità del ricavo sarà il momento di effettivo incasso del corrispettivo. Ne consegue che, in caso di avvenuta cessione del credito, occorre distinguere il pagamento effettivo del saldo, pari al 10%, e la quota parte riferibile al credito d’imposta oggetto di cessione, pari al 90%. Per quanto riguarda il 10% basterà verificare il momento effettivo in cui interviene il movimento finanziario; per quanto riguarda, invece, la quota parte riferibile al credito oggetto di cessione, si ritiene corretto considerare quale “momento di incasso” il momento in cui il credito entra nella disponibilità del soggetto emittente la fattura, ovvero quanto il cliente finale espleta la procedura di cessione del credito, tale credito viene accettato dal soggetto emittente e diviene effettivamente “spendibile” per la compensazione o la successiva cessione.
Se il contribuente che ha emesso la fattura è, invece, un soggetto in contabilità semplificata per cassa virtuale, e quindi un soggetto che ha espresso opzione ex articolo 18 comma 5 del D.P.R. 633/73, la fattura – per presunzione assoluta di norma – si considera incassata all’atto della contabilizzazione della stessa, mentre nulla cambia dal punto di vista IVA rispetto a quanto già esposto.
Di conseguenza:
- dal punto di vista IVA, l’operazione concorrerà alla liquidazione IVA di dicembre nel caso di contribuente a liquidazione IVA mensile, oppure del quarto trimestre/annuale 2021 nel caso di liquidazione IVA trimestrale, e ciò indipendentemente dalla data di annotazione della fattura in contabilità. Quanto sopra, a meno che il contribuente stesso non abbia anche esercitato opzione per la determinazione dell’IVA per cassa, nel qual caso l’imposta diverrà esigibile solo all’atto dell’effettivo incasso del corrispettivo;
- dal punto di vista reddituale, il ricavo si considera imponibile all’atto dell’annotazione della fattura in contabilità, come di seguito meglio approfondito.
Posto che dal punto di vista reddituale, nel caso di “cassa virtuale”, rileva la data di annotazione della fattura in contabilità, diviene fondamentale, anche al fine di poter meglio “gestire” il momento di avvenuta imponibilità dei ricavi che emergono da queste fatture – che probabilmente sono state emesse in via anticipata rispetto all’effettiva esecuzione dei lavori – ricordarsi che l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare dell’Agenzia delle Entrate 11/E del 13 aprile 2017, paragrafo 6.5, aveva precisato che: “… i ricavi percepiti, si considereranno incassati al momento della registrazione delle fatture nonostante, ai fini della liquidazione dell’IVA a debito periodica, la registrazione del documento – da eseguirsi “entro quindici giorni… e con riferimento alla data della loro emissione” per le fatture ordinarie, ed “entro il termine di emissione e con riferimento al mese di effettuazione delle operazioni” per le “fatture differite” (cfr articolo 23 del DPR n. 633 del 1972) – produca effetto per il periodo in cui le operazioni sono state effettuate”.
Ricordiamo che l’articolo 23 del D.P.R. 633/72 prevede che: “Il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse [ndr: immediate], nell’ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni. Le fatture di cui all’articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera b), [ndr: differite] sono registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese”.
Trasposto a quello che potrebbe essere il caso concreto più comune, ciò significa che un contribuente in contabilità semplificata per cassa virtuale, che non ha esercitato opzione per l’IVA per cassa, e che ha emesso una fattura per prestazioni di servizi nel mese di dicembre 2021, posto che l’operazione ai fini IVA, ex articolo 6 del D.P.R. 633/72 si considera comunque effettuata all’atto dell’emissione della fattura se questa viene emessa su base volontaria prima del momento in cui tale emissione è obbligatoria (ovvero, in questo caso, al termine del servizio), dovrà:
- indipendentemente dalla data di registrazione in contabilità della fattura stessa, considerare la fattura nella liquidazione IVA del 2021 corrispondente alla propria periodicità di liquidazione dell’imposta;
E potrà:
- contabilizzare la fattura nel dicembre 2021, facendo in tal caso concorrere il componente positivo all’esercizio 2021;
- oppure contabilizzare la fattura entro il 15 gennaio 2022 (fermo restando la liquidazione dell’IVA nel 2021), facendo così concorrere il componente positivo all’esercizio 2022.
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