

La liquidazione del compenso al verificatore o
al consulente tecnico d’ufficio, una volta
depositata la relazione, deve essere effettuata dal presidente del
collegio con decreto, ai sensi dell’art. 66, comma 4, c.p.a. o
dell’art. 67, comma 5, c.p.a., essendo rimessa alla sentenza che
definisce il giudizio amministrativo solo la regolazione del
relativo onere a carico delle parti.
Ogni contestazione relativa a tale
liquidazione, anche se erroneamente contenuta nella
sentenza che definisce il giudizio, deve essere proposta
davanti al giudice ordinario nella forma propria
dell’opposizione di cui all’art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n.
115.
Liquidazione compensi verificatori e CTU: l’Adunanza Plenaria
sulla competenza giurisdizionale
Così ha stabilito l’Adunanza
Plenaria del Consiglio di Stato del 6 maggio 2024, n.
10, in risposta alla II sezione di Palazzo Spada
che aveva rimesso due questioni relative alla liquidazione dei
verificatori nell’ambito di due contenziosi.
Nel dettaglio, la II sezione ha respinto gli appelli e
disposto la liquidazione del compenso ai
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