Che cos’è il contratto di appalto Superbonus 110 e come funziona, ecco il modello PDF da scaricare
Il contratto di appalto Superbonus è un negozio giuridico con il quale una parte – il committente – affida ad un’altra parte – l’appaltatore – la realizzazione di lavori o servizi dietro il pagamento di un corrispettivo in denaro.
Nello specifico, il contratto di appalto Superbonus 110 si riferisce all’accordo da fare all’inizio tra le due parti interessate, per poter beneficiare degli incentivi fiscali, con la garanzia di essere a norma di legge.
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Contratto di appalto Superbonus 110: committente e appaltatore
Il contratto di appalto viene stipulato, come detto in precedenza, tra committente e appaltatore. Il committente, all’atto della firma, avrà già dovuto verificare la possibilità della realizzazione degli interventi stabiliti in base alle condizioni dagli artt. 119 e 121 del dl 34/2020, convertito in legge 77/2020 smi e in conformità ai chiarimenti resi dall’Agenzia delle Entrate.
L’appaltatore, invece, dovrà dichiarare di:
- aver preso visione accurata del fabbricato;
- aver esaminato gli elaborati e i documenti tecnici e contabili del progetto;
- avere le capacità tecniche ed economiche per effettuare l’opera;
- utilizzare maestranze di adeguate capacità tecniche;
- rispettare tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni vigenti in vari ambiti (tecnico, assicurativo, prevenzione infortuni);
- essere iscritto alla cassa edile della provincia di riferimento;
- essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge 37/2008 e smi;
- essere iscritto ad una camera di commercio.
L’appaltatore dovrà dichiarare di applicare integralmente il contratto collettivo nazionale e territoriale dell’edilizia e di essere in regola con i versamenti contributivi.
Elementi del contratto di appalto Superbonus 110
Il contratto di appalto Superbonus 110 si compone di una serie di elementi ben distinti, quali:
- premesse;
- oggetto dell’appalto con relativa descrizione dei lavori;
- disciplina dell’appalto e discordanze;
- variazioni;
- subappalto;
- garanzie dell’appaltatore;
- copertura assicurativa e fideiussione bancaria;
- obblighi e oneri del committente;
- obblighi e oneri dell’appaltatore;
- direttore dei lavori;
- risoluzione del contratto;
- durata dei lavori e sospensioni;
- modalità di pagamento;
- applicazione del CCNL;
- collaudo e accettazione dei lavori;
- risoluzione delle controversie;
- tutela e riservatezza dei dati personali;
- registrazione;
- rinvio.
Contratto di appalto Superbonus 110: garanzie dell’appaltatore
L’appaltatore deve garantire che tutte le opere indicate negli elaborati progettuali saranno poi eseguite a regola d’arte con l’impiego dei materiali con caratteristiche prestazionali corrispondenti alle specifiche di progetto.
L’appaltatore concede al committente la garanzia per vizi e difformità dell’opera ai sensi dell’art. 1667 c.c., la quale ha la durata di 2 anni dalla consegna dei lavori purché le difformità o i vizi siano stati denunciati dalla committenza entro 60 giorni dalla scoperta e prima che siano trascorsi 2 anni dalla consegna.
L’appaltatore deve garantire l’opera costruita per 10 anni. Tale garanzia può essere fatta valere dal committente con denuncia entro un anno dalla scoperta di eventuali gravi difetti. Gli eventuali danni e oneri di ripristino in caso di rovina o deterioramento sono solo a carico dell’appaltatore.
Contratto di appalto Superbonus 110: obblighi e oneri dell’appaltatore
L’appaltatore ha diversi obblighi e oneri, quali:
- astenersi dall’accendere fuochi, seppellire o depositare i materiali di scarto e di risulta del cantiere; provvedere, esclusivamente in relazione ai propri lavori o a quelli affidati ai propri subappaltatori, all’accurata pulizia delle zone d’intervento; rispettare gli obblighi in materia ambientale derivanti dall’applicazione del dlgs 152/2006 e smi;
- allestire il cantiere e i luoghi interessati dalla realizzazione delle opere;
- la recinzione del cantiere con solido steccato in materiale idoneo, secondo le prescrizioni del piano di sicurezza ovvero della direzione dei lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere, l’inghiaiamento ove possibile e la sistemazione dei suoi percorsi in modo da renderne sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone;
- la sorveglianza notturna e diurna del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutti i beni di proprietà del committente;
- la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla direzione dei lavori o dal coordinatore in fase di esecuzione, allo scopo di migliorare la sicurezza del cantiere;
- il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri pubblici o privati antistanti le opere da eseguire;
- provvedere agli allacciamenti per il cantiere alla rete idrica e alla rete di energia elettrica sopportando i relativi costi;
- l’osservanza delle norme, leggi e decreti vigenti, relativi alle varie assicurazioni degli operai per previdenza, prevenzione infortuni e assistenza sanitaria che potranno intervenire in corso di appalto;
- l’assicurazione che copra i danni subiti dal committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti;
- il pagamento delle tasse e di altri oneri per concessioni comunali (titoli abilitativi per la costruzione, l’occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai materiali e mezzi d’opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, esclusi, nei comuni in cui essi sono dovuti, i diritti per gli allacciamenti e gli scarichi;
- la pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
- l’uso gratuito parziale o totale, a richiesta della direzione dei lavori, da parte di dette imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, ed apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente all’esecuzione dei lavori;
- l’adozione, nell’esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel dlgs 9 aprile 2008, n. 81 e smi e di tutte le norme in vigore in materia di sicurezza;
- la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfettamente regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. L’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’art. 1659 del codice civile;
- le responsabilità sulla non rispondenza di quanto eseguito rispetto a quanto progettato o previsto dal capitolato;
- lo stesso obbligo fa carico all’appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell’effettivo inizio dei lavori;
- l’appaltatore consegna preliminarmente alla sottoscrizione del contratto tutta la documentazione necessaria per la verifica della propria idoneità tecnico professionale ai sensi del dlgs 81/2008, la dichiarazione di inizio di attività presso l’INPS, l’INAIL e la Cassa Edile per i lavori oggetto del presente appalto e il DURC attestante la regolarità contributiva dell’impresa appaltatrice;
- vari ed eventuali ulteriori obblighi.
Contratto di appalto Superbonus 110: durata dei lavori e sospensione
Uno strumento fondamentale per tener sotto controllo la durata dei lavori e le eventuali sospensioni è il cronoprogramma che, infatti, va allegato al contratto di appalto.
Il direttore dei lavori comunica il giorno e il luogo in cui l’esecutore dovrà presentarsi con personale e attrezzature idonei per eseguire l’opera. Se il termine stabilito per la consegna dei lavori non viene rispettato, l’appaltatore ha la facoltà di recedere il contratto (se la causa è da imputare al committente).
Se l’appaltatore non si presenta (senza dare giustificazione appropriata), viene fissata una nuova data di consegna lavori. Trascorso il termine, il committente ha la facoltà di risolvere il contratto. La consegna del cantiere, l’inizio e la fine dei lavori devono essere documentati da verbali firmati da ambo le parti.
I lavori possono essere sospesi, su disposizione del direttore dei lavori, per cause specifiche, quali:
- cause di forza maggiore;
- condizioni atmosferiche;
- provvedimenti dell’autorità pubblica;
- variante in corso d’opera.
Qualora la sospensione dei lavori (per cause non imputabili all’appaltatore) si protragga oltre i 30 giorni consecutivi, l’appaltatore ha diritto al pagamento del compenso per i lavori eseguiti fino alla data di inizio della sospensione stessa, per la liquidazione dello stato di avanzamento lavori.
Il verbale di sospensione è redatto dal direttore dei lavori in presenza dell’appaltatore o di un rappresentate e contiene i motivi dell’interruzione, lo stato di avanzamento dei lavori, l’importo corrispondente ai lavori eseguiti, le opere la cui esecuzione resta interrotta e tutto ciò che è presente in cantiere. Una volta ripresi i lavori, il direttore dei lavori redige un ulteriore verbale.
Contratto di appalto Superbonus 110: modalità di pagamento
In questa sezione deve essere esplicitato l’importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell’appalto. I pagamenti sono subordinati alla preventiva esibizione del DURC da parte dell’appaltatore e dell’attestazione dei versamenti, già scaduti, relativi alle ritenute fiscali sui redditi dei lavoratori impiegati nell’appalto.
Il corrispettivo viene liquidato dal committente sulla base del certificato di pagamento di rate rilasciato dal direttore dei lavori. Viene indicata la modalità di pagamento, in genere a mezzo bonifico bancario.
Contratto di appalto Superbonus 110: applicazione del CCNL
Affinché il contratto d’appalto abbia valenza e quindi per avere accesso all’incentivo fiscale, è necessario che l’appaltatore dichiari di adottare i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriale, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali.
Bisogna indicare la tipologia di contratto collettivo da applicare. Il contratto di appalto in oggetto deve essere inserito all’interno delle fatture emesse in relazione ai lavori eseguiti. Il committente ha verificato:
- l’inserimento dell’indicazione del contratto collettivo all’interno dell’atto di affidamento dei lavori (l’omissione comporta il mancato riconoscimento dei benefici fiscali);
- la congruità dell’incidenza della manodopera impiegata (idoneità tecnico professionale), presa visione del DURC di congruità presentato dall’impresa affidataria;
L’impresa affidataria avrà l’obbligo di attestare la congruità dell’incidenza della manodopera mediante la presentazione del DURC di congruità riferito all’opera complessiva (art. 4, comma 3, dm 143/2021).
L’attestazione di congruità sarà rilasciata dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, entro 10 giorni dalla richiesta, su istanza dell’impresa affidataria.
Nel caso in cui la Cassa Edile/Edilcassa riscontrasse delle incongruità nei dati (art. 5, dm 143/2021), lo comunicherà all’impresa affidataria, la quale avrà 15 giorni di tempo, dalla ricezione dell’avviso, per regolarizzare la sua posizione, attraverso il versamento in Cassa Edile/Edilcassa dell’importo pari alla differenza di costo del lavoro necessaria a raggiungere la percentuale stabilita per la congruità ed ottenere il rilascio del DURC di congruità.
Una volta trascorso il termine dei 15 giorni, la Cassa Edile comunicherà l’esito negativo della verifica di congruità ai soggetti che hanno effettuato la richiesta, con l’indicazione dell’importo a debito e delle cause di irregolarità. Conseguentemente, la Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente procederà all’iscrizione dell’impresa affidataria nella Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI).
Qualora lo scostamento rispetto agli indici di congruità sia accertato in misura pari o inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, la Cassa Edile/Edilcassa rilascerà ugualmente l’attestazione di congruità previa dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento.
L’impresa affidataria che risulti non congrua può dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera mediante l’esibizione di documentazione provante costi non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa, in base a quanto previsto dall’Accordo collettivo del 10 settembre 2020.
L’esito negativo della verifica di congruità inciderà sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio, per l’impresa affidataria, del DURC ordinario.
Contratto di appalto Superbonus: il modello PDF da scaricare
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Source: biblus.acca.it
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