I modi per recuperare l’agevolazione fiscale e sfruttare i benefici anche quando non è possibile operare direttamente la detrazione Irpef.
Se sei un contribuente in regime forfettario ed hai compiuto una ristrutturazione edilizia o altri lavori su un immobile di tua proprietà, quando intendi portare in detrazione il bonus che ti spetta trovi la strada sbarrata: non puoi detrarre la somma dall’Irpef per il semplice fatto che il tuo reddito non è soggetto ad Irpef, bensì ad un’imposta sostitutiva, del 5% o del 15% a seconda dei casi. Ma l’ostacolo è solo apparente e, in realtà, è facilmente superabile. In questo articolo, ti spiegheremo come i contribuenti forfettari possono utilizzare i bonus edilizi attraverso semplici accorgimenti, perfettamente legittimi e riconosciuti validi anche dall’Agenzia delle Entrate.
Regime forfettario: cos’è e a chi si applica
Il regime forfettario è una forma di tassazione agevolata prevista in favore dei titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa, arte o professione. Un tempo era chiamato anche «regime dei minimi», poi ha subito alcune modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2020 che ha posto delle condizioni più stringenti.
I requisiti attualmente previsti per accedere al regime forfettario sono:
- aver percepito ricavi o compensi annui non superiori a 65mila euro;
- aver sostenuto spese complessive per un importo inferiore a 20mila euro lordi (comprese quelle per i lavoratori dipendenti o i collaboratori assunti);
- non aver incassato, nell’anno precedente redditi di lavoro dipendente o assimilati – come quelli da pensione – di importo superiore a 30mila euro, a meno che il rapporto di lavoro non sia definitivamente cessato.
Regime forfettario: come funziona e quanto si paga?
La tassazione dei redditi conseguiti da chi rientra nel regime forfettario avviene applicando all’ammontare dei redditi o dei compensi percepiti un coefficiente di redditività, variabile in funzione dell’attività esercitata. Questo elemento serve per indicare, presuntivamente e in modo forfettizzato, l’ammontare delle spese deducibili dal reddito.
I coefficienti attualmente in vigore sono:
- il 40% per il settore alimenti e bevande, il commercio all’ingrosso, al dettaglio o ambulante e i servizi di alloggio e ristorazione;
- il 54% per il commercio ambulante di prodotti diversi da alimenti e bevande;
- il 62% per gli intermediari del commercio (rientranti nei codici di attività ATECO del gruppo 46.1);
- il 78% per le attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie e di istruzione e per i servizi finanziari ed assicurativi;
- l’87% per le attività immobiliari e di costruzioni;
- il 67% per le altre attività economiche, non ricomprese nelle categorie precedenti.
Dalla cifra risultante si deducono i contributi previdenziali versati nel periodo in considerazione e si ottiene il reddito imponibile, al quale si applica un’imposta unica, sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali, nella misura del 15%. L’aliquota è ridotta al 5% per chi avvia una nuova attività, nei primi cinque anni di esercizio.
Un esempio chiarirà meglio il meccanismo di funzionamento:
Marco è un avvocato e lo scorso anno ha guadagnato 60mila euro. Il suo coefficiente di redditività è del 78%: applicandolo, risulta la cifra di 46.800 euro, dalla quale si deducono i contributi previdenziali versati, pari a 6.800 euro. Sull’importo imponibile si applica l’aliquota del 15%, quindi Marco dovrà pagare 6mila euro di imposta sostitutiva, cioè molto meno rispetto al regime di tassazione ordinaria Irpef.
Forfettari: come recuperare i bonus edilizi?
Il particolare regime di tassazione previsto per i forfettari comporta che essi non possono beneficiare delle ordinarie deduzioni e detrazioni Irpef previste per tutte le altre categorie di contribuenti, ad eccezione dei soli contributi previdenziali versati che, come abbiamo visto, rientrano nel conteggio. Questo, però, non costituisce una preclusione assoluta all’utilizzo dei vari tipi di bonus edilizi, come il Superbonus 110%, il bonus facciate, l’ecobonus, il sismabonus, il bonus verde e i bonus ristrutturazioni.
Se è vero che per i contribuenti forfettari le consuete detrazioni Irpef sono precluse e dunque non si può utilizzare il bonus in forma di credito d’imposta, rimangono praticabili le altre soluzioni consentite dalla legge per beneficiare delle agevolazioni fiscali. Vediamo precisamente quali sono.
Sconto in fattura e cessione del credito
Una prima via d’uscita è data dalla possibilità di usufruire dello sconto in fattura o della cessione del credito. È la stessa Agenzia delle Entrate a riconoscere il diritto dei contribuenti forfettari a fruire dei benefici fiscali offerti dai vari tipi di bonus in questa maniera. In una recente circolare [1], emanata a proposito del Superbonus ma estensibile anche alle altre agevolazioni per interventi edilizi sulla casa, l’Agenzia ammette senza problemi la possibilità per i forfettari di sfruttare il bonus loro spettante. Ciò è possibile, in via alternativa, in una delle due seguenti maniere:
- con lo sconto in fattura praticato dal fornitore, cioè dall’impresa o ditta che ha eseguito i lavori edilizi e gli altri interventi agevolati;
- con la cessione del credito d’imposta a una banca o ad altri istituti di credito e intermediari finanziari.
In entrambi i casi, saranno poi, rispettivamente, il fornitore o la banca cessionaria del bonus a recuperare, portandolo in detrazione, il credito d’imposta che hanno già riconosciuto al contribuente forfettario. Così egli riuscirà comunque a fruire della detrazione.
Detrazione del credito da redditi diversi
Un’altra valida possibilità per usufruire del bonus edilizio è quella di detrarre la somma riconosciuta da altri redditi del contribuente forfettario che, a prescindere dalla loro origine e natura, concorrono comunque alla determinazione del suo reddito complessivo imponibile ai fini Irpef. Dovrà, ovviamente, trattarsi di categorie reddituali diverse da quelle derivanti dall’esercizio dell’impresa, arte o professione che, come abbiamo visto, non scontano l’Irpef bensì la tassazione sostitutiva ad aliquota fissa.
I casi concreti possono essere svariati, come, ad esempio, quelli del contribuente in regime forfettario che percepisce anche un reddito di lavoro dipendente per un ammontare non superiore a 30mila euro (altrimenti non potrebbe accedere al regime agevolato): oltre alle ordinarie detrazioni, egli potrà inserire nella sua dichiarazione dei redditi anche il credito derivante dal bonus edilizio, che andrà in diminuzione dell’imposta da versare. Analogamente, potrà fare il forfettario che percepisce redditi di fabbricati, locazioni o capitali: dalla corrispondente Irpef da versare potrà essere detratto l’importo del bonus riconosciuto.
Anche in questi casi, l’Agenzia delle Entrate, nella circolare che abbiamo menzionato [1], riconosce che «qualora i soggetti titolari di redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva possiedano anche redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo, potranno utilizzare direttamente il Superbonus in diminuzione dalla corrispondente imposta lorda».
note
[1] Agenzia Entrate, circ. n. 24/E del 08.08.2020.
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