Una cooperativa che gestisce alloggi e parti comuni di un edificio attraverso un condominio di gestione può fruire della detrazione del 110%. L’acquirente di un immobile ristrutturato può fruire della detrazione, ai fini Irpef, anche nel caso in cui sul medesimo immobile la società cedente, che ha ristrutturato l’intero edificio di cui fa parte l’unità abitativa oggetto di cessione, abbia beneficiato della detrazione, ai fini Ires, per gli interventi di efficientamento energetico e antisismici. Questi i contenuti di due recenti risposte (n. 436/2021 e 437/2021) relativamente alla fruizione delle agevolazioni per gli interventi di efficientamento e di introduzione di misure antisismiche, anche maggiorate, di cui agli articoli 16-bis del dpr 917/1986 e art. 14 e 16 del dl 63/2013, nonché dell’art. 119 del dl 34/2020, convertito con modifiche nella legge 34/2020.
Cooperative. Con la prima risposta (n. 436/2021), l’Agenzia delle entrate ha analizzato la situazione di una società cooperativa che ha chiesto chiarimenti in merito all’applicazione del superbonus, di cui all’art. 119 del dl 34/2020. In particolare, l’ente mutualistico ha edificato palazzine con finanziamento pubblico, previo rilascio del nulla osta dal dicastero competente e nel 2015 ha proceduto nella trasformazione da cooperativa indivisa a cooperativa a proprietà individuale e assegnato alcune unità in proprietà superficiaria, mentre è in corso l’assegnazione dell’ultima unità di proprietà a un socio in possesso dei requisiti richiesti. La società istante specifica che sono state assegnate anche le quote comuni, quelle condominiali e comprensoriali e che la stessa si è avvalsa della possibilità di gestire alloggi e parti comuni mediante un condominio di gestione. Sulla base di quanto enunciato, la società cooperativa chiede se, alla luce di una recente risposta (n. 83/2021) può accedere al 110%. L’Agenzia ripercorre la normativa e la prassi emanata, evidenzia che in una precisa circolare (n. 24/E/2020) tra i destinatari sono stati inseriti, tra gli altri, i condomini e le cooperative a proprietà indivisa, di cui al comma 9 dell’art. 119 indicato, e che la società ha dichiarato di gestire “i condomini in conformità al codice civile” e che, secondo consolidata giurisprudenza, la nascita del condominio è automatica, trattandosi di una comunione forzosa. Pertanto, conclude l’agenzia, l’ente istante può essere incluso nell’ambito soggettivo di applicazione del superbonus del 110%, di cui all’art. 119 del dl 34/2020, sempre che il condominio costituito abbia caratteristiche tali da essere perfettamente equiparabile a quello previsto dal codice civile.
Cumulo bonus. Con la seconda risposta (n. 437/2021), la società istante afferma di svolgere l’attività di costruzione di edifici residenziali e non residenziali e di eseguire una serie di interventi edilizi su un intero fabbricato a destinazione abitativa. Dopo la conclusione dei lavori, la società ha intenzione di procedere con la vendita delle unità abitative e chiede se l’acquirente di un immobile ristrutturato possa fruire, nel rispetto di tutti i requisiti e condizioni prescritte, della detrazione Irpef di cui al comma 3, dell’art. 16-bis del dpr 917/1986, laddove sul medesimo immobile la società cedente, che ha ristrutturato l’intero edificio, benefici della detrazione, ai fini Ires, in materia di efficientamento energetico e di misure antisismiche di cui, rispettivamente, agli articoli 14 e 16 del dl 63/2013; si tratta, in pratica, di una perplessità inerente alle agevolazioni ordinarie e, soprattutto, inerente alla sovrapposizione, sebbene con soggetti distinti, di agevolazioni (cedente e cessionario). L’Agenzia richiama la risoluzione 34/E/2020 con la quale ha chiarito che le detrazioni in materia di riqualificazione energetica (ecobonus), e per analogia anche agli interventi antisismici indicati, spettano ai titolari di reddito d’impresa che eseguono gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione degli immobili (merce, strumentali o patrimoniali). Pertanto, conclude l’agenzia, in presenza di tutti i requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti, l’acquirente di un immobile ristrutturato può fruire della detrazione, ai fini Irpef, di cui al comma 3 dell’articolo 16-bis indicato, anche nel caso in cui sul medesimo immobile la società cedente, che ha ristrutturato l’intero edificio di cui fa parte l’unità abitativa oggetto di cessione, abbia beneficiato della detrazione, ai fini Ires, per gli interventi di efficientamento energetico (ecobonus) e antisismici (sisma bonus), di cui agli artt. 14 e 16 del dl 63/2013.
Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.