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Cooperativa sociale produzione e lavoro: niente Superbonus se esente da imposte – Fiscoetasse

Se una Cooperativa sociale di produzione e lavoro corrisponde retribuzioni per un importo non inferiore al 50% dell’ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie, è esente dalle imposte sui redditi, di conseguenza non potrà beneficiare del Superbonus, né potrà esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà di successiva cessione.

Se, invece, fruisce di una esenzione parziale dalle imposte sui redditi, in quanto l’ammontare delle retribuzioni corrisposte risulta essere inferiore al suddetto 50%, potrà usufruire dell’agevolazione Superbonus, e optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito corrispondente alla detrazione stessa.

Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’istanza di Interpello del 15 aprile 2021 n. 253 (scarica qui il testo).

Con riferimento ai soggetti ammessi al Superbonus, l’Agenzia ricorda che la circolare n.24/E del 2020 ha chiarito che, in linea generale, trattandosi di una detrazione dall’imposta lorda, il Superbonus non può essere utilizzato dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva ovvero che non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l’imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta (come nel caso dei soggetti che rientrano nella cd. no tax area). Tali soggetti, tuttavia, possono optare, ai sensi del citato articolo 121 del decreto Rilancio, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, delle modalità alternative di utilizzo ivi previste.

E’ stato, inoltre, chiarito che il Superbonus non spetta ai soggetti che non possiedono redditi imponibili i quali, peraltro, non possono esercitare neanche l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.

Con riferimento al soggetto istante, viene precisato che il Superbonus si applica, tra l’altro, agli interventi effettuati:

  • dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,
  • dalle organizzazioni di volontariato (OdV) iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto1991, n. 266, 
  • dalle associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383. 

Di conseguenza, le cooperative iscritte nella “sezione cooperazione sociale” del registro prefettizio (legge 8 novembre 1991, n. 381), le c.d. ONLUS di diritto, rientrano, pertanto, tra i soggetti beneficiari del cd. Superbonus.

Per detti soggetti (ONLUS, OdV e APS), non essendo prevista alcuna limitazione espressa, il beneficio spetta per tutti gli interventi agevolabili, indipendentemente dalla categoria catastale, fermo restando l’esclusione di cui al comma 15-bis dell’articolo 119 (unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 nonché alla categoria catastale A/9 per le unità immobiliari non aperte al pubblico). 

Non opera neanche la limitazione contenuta nel comma 10 del medesimo articolo 119, in merito alla possibilità di fruire del Superbonus limitatamente a due unità immobiliari, in quanto tale disposizione riguarda solo le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni (come chiarito dalla circolare 30/E del 2020). Per le ONLUS, le OdV e le APS il Superbonus spetta indipendentemente dalla circostanza che l’edificio sia o meno costituito in condominio e, pertanto, anche con riferimento ad interventi realizzati su edifici composti anche da più unità immobiliari di proprietà dei sopra richiamati soggetti.

Con riferimento al caso di specie, l’articolo 11 del d.P.R. n. 601 del 1973, dispone che «I redditi conseguiti dalle società cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall’imposta locale sui redditi se l’ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci che prestano la loroopera con carattere di continuità, comprese le somme di cui all’ultimo comma, non è inferiore al cinquanta per cento dell’ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie. Se l’ammontare delle retribuzioni è inferiore al cinquanta per cento ma non al venticinque per cento dell’ammontare complessivo degli altri costi l’imposta sul reddito delle persone giuridiche e l’imposta locale sui redditi sono ridotte alla metà».

In conclusione, la cooperativa sociale di produzione e lavoro:

  • non potrà beneficiare del Superbonus, nel caso in cui:
    • corrisponda retribuzioni per un importo non inferiore al 50% dell’ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie, rientrando tra le ipotesi di esenzione dalle imposte sui redditi di cui al citato articolo 11 del d.P.R. n. 601 del 1973.
  • potrà beneficare del Superbonus, nel caso in cui:
    • corrisponda retribuzioni per un importo inferiore al 50% dell’ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie, usufruendo così della esenzione parziale dalle imposte sui redditi, ai sensi del medesimo art. 11, D.P.R. n. 601/1973. Potrà accedere all’agevolazione, nel rispetto delle condizioni e degli adempimenti ivi previsti con la possibilità di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione.

Source: fiscoetasse.com

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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