Superbonus 110 per cento, accesso per la cooperativa di produzione e lavoro (Onlus di diritto) solo se non beneficia del regime di esenzione totale dalle imposte sui redditi. A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 253 del 15 aprile 2021.
Una società cooperativa di produzione e lavoro, che riveste la qualifica di Onlus di diritto, può accedere al superbonus del 110 per cento previsto dall’art. 119 del DL 34/2020 solo se non beneficia del regime di esenzione totale dalle imposte sui redditi di cui all’art. 11 del DPR 601/73, quando corrisponde retribuzioni per un importo inferiore al cinquanta per cento dell’ammontare complessivo di tutti gli altri costi (tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie).
Questo il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 253 del 15 aprile 2021.
Cooperative sociali: l’accesso al Superbonus è condizionato
L’istanza di interpello è stata proposta da una cooperativa sociale, regolarmente iscritta all’Albo delle Società Cooperative, che svolge la propria attività assistenziale, educativa e sociale senza scopo di lucro nel settore della disabilità.
La cooperativa è iscritta nella categoria “produzione e lavoro-gestione servizi (tipo a)” e, pertanto, gode delle agevolazioni previste all’articolo 11, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 in funzione delle quali, avendo destinato integralmente a riserve indivisibili e ai Fondi mutualistici ex L. 59/1992 gli utili di esercizio registrati nel corso dei vari esercizi sociali, si è verificato un pressoché totale abbattimento della base imponibile ai fini IRES.
L’attività dell’ente è svolta anche su edifici di proprietà della stessa Cooperativa su cui è necessario effettuare, tra le altre cose, di interventi di efficientamento rientranti nel cd. Superbonus del 110 per cento di cui al D.L. n. 34 del 2020.
Tanto premesso, l’istante ha chiesto di sapere se può beneficiare, per gli interventi di messa in sicurezza sismica dell’intero fabbricato e di riqualificazione energetica che intende effettuare, del Superbonus e di poter cedere a terzi il relativo credito, ai sensi dell’articolo 121 del decreto legge n. 34 del 2020.
- Agenzia delle Entrate – risposta all’interpello n. 253 del 15 aprile 2021
- Superbonus – Applicazione del regime agevolativo a favore di una cooperativa sociale di produzione e lavoro – onlus di diritto – Articolo 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)
Superbonus e cooperative, la soluzione prospettata dall’Agenzia delle entrate
Nella risposta a interpello in commento l’Agenzia delle entrate ha chiarito che, per quanto riguarda i requisiti soggettivi per poter accedere alle agevolazioni di legge, il Superbonus non può essere utilizzato dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva, ovvero che non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l’imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta.
Tali soggetti, tuttavia, possono optare, ai sensi del citato articolo 121 del decreto Rilancio, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, delle modalità alternative di utilizzo ivi previste.
Sono ammesse al Superbonus, tra gli altri, anche le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ivi comprese, quindi, le cooperative iscritte nella “sezione cooperazione sociale” del registro prefettizio, le c.d. ONLUS di diritto, per le quali, non essendo prevista alcuna limitazione espressa, il beneficio spetta per tutti gli interventi agevolabili indipendentemente dalla categoria catastale.
Ciò posto, a parere dell’Agenzia delle Entrate, al fine di stabilire se la cooperativa sociale possa accedere al beneficio fiscale, è necessario verificare se la stessa usufruisca o meno del regime di esenzione dalle imposte sui redditi.
A riguardo l’art. 11 del DPR 601/73 prevede che:
“i redditi conseguiti dalle società cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi sono esenti dalla imposta sul reddito delle persone giuridiche e dalla imposta locale sui redditi se l’ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci che prestano la loro opera con carattere di continuità, comprese le somme di cui all’ultimo comma, non è inferiore al cinquanta per cento dell’ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie. Se l’ammontare delle retribuzioni è inferiore al cinquanta per cento ma non al venticinque per cento dell’ammontare complessivo degli altri costi l’imposta sul reddito delle persone giuridiche e l’imposta locale sui redditi sono ridotte alla metà.”
In buona sostanza, quindi, la cooperativa sociale di produzione e lavoro che corrisponde retribuzioni per un importo non inferiore al 50 per cento dell’ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie, è esente dalle imposte sui redditi ovvero fruisce di una esenzione parziale se l’ammontare delle retribuzioni è inferiore al 50 per cento.
Di conseguenza, i casi sono due:
- se la cooperativa corrisponde retribuzioni per un importo non inferiore al cinquanta per cento dell’ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie, rientrando tra le ipotesi di esenzione dalle imposte sui redditi di cui al citato articolo 11 del d.P.R. n. 601 del 1973, non potrà beneficiare del Superbonus, né potrà esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione;
- se, invece, la cooperativa usufruisce dell’esenzione parziale dalle imposte sui redditi potrà accedere al Superbonus, nel rispetto delle condizioni e degli adempimenti ivi previsti, con la possibilità di optare per la fruizione del predetto Superbonus in una delle modalità alternative previste dall’articolo 121 del decreto Rilancio.
Source: informazionefiscale.it
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