

In questo articolo parleremo di coordinatore per l’esecuzione,
acronimo CSE, figura centrale nel processo di sicurezza di un
cantiere ma non come “gendarme” e “tutore
assoluto” della stessa, come figura responsabile di un obbligo
molto specifico, ovvero il coordinamento dei vari soggetti
presenti, siano queste imprese appaltatrici, subappaltatrici,
subaffidatarie, lavoratori autonomi, ecc.
E sì i lavoratori autonomi li ho lasciati per ultimi, non perché
siano meno importanti, ma perché a mio modestissimo avviso, la
norma su questo aspetto sconta una lacuna, in quanto il lavoratore
autonomo “non fa impresa” e quindi la presenza di più di
essi, anche in maniera non contemporanea, a differenza delle
imprese propriamente dette, non determina il dover nominare un
coordinatore per l’esecuzione.
Cosa dice la normativa
Vediamo il punto della norma che ci richiama a ciò:
Art. 90, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 81/08 (TUSL) – “Obblighi
del committente o del responsabile dei lavori”
“4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più
imprese esecutrici, anche non contemporanea,
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