Benché sia chiaro che il parere del Consiglio di Stato sullo
Schema di Decreto
Legislativo recante disposizioni integrative e correttive al
Codice dei contratti pubblici si sia limitato all’analisi
procedurale e dei contenuti dello stesso, vale la pena segnalare
alcune “incongruenze” che riguardano l’art. 44 del D.Lgs.
n. 36/2023, relative all’appalto integrato.
La legge delega, lo schema del Consiglio di Stato e il Codice
dei contratti
L’art. 1, lettera ee), della Legge delega n. 78/2022, tra i
principi e criteri direttivi per la redazione del Codice dei
contratti, indicava:
“individuazione delle ipotesi in cui le stazioni appaltanti
possono ricorrere all’affidamento congiunto della progettazione e
dell’esecuzione dei lavori, fermi restando il possesso della
necessaria qualificazione per la redazione dei progetti nonché
l’obbligo di indicare nei documenti di gara o negli inviti le
modalità per la corresponsione diretta al progettista, da parte
delle medesime stazioni appaltanti, della quota del compenso
corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente
in sede di
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