03 Apr Costi del general contractor fuori dal superbonus 110%
3 aprile 2021
A cura di Luciano Ficarelli
La spesa relativa al compenso per il servizio reso da parte del general contractor, a titolo di costi organizzativi e di coordinamento delle attività che gli sono state affidate dal committente, non può essere oggetto di detrazione da parte dei condòmini nell’ambito del superbonus. La Direzione Regionale delle Entrate della Lombardia, con l’interpello n. 904-334/2021, ha così risposto all’interpellante che dissentiva con il suo General Contractor sulla detraibilità dei costi relativi all’intermediazione, paventando anche un profilo di legittimità per il coinvolgimento delle assicurazioni richieste all’asseveratore e all’estensore del visto di conformità specificando che l’incarico a loro sarebbe conferito dal General Contractor e non dal beneficiario e che, in questo caso, la compagnia assicurativa potrebbe non avere alcun obbligo di risarcimento nei confronti del committente ma solo nei confronti del General Contractor che non subirebbe peraltro nessun danno a seguito della revoca dell’agevolazione.
La DRE Lombardia si è limitata a rispondere solo sul tema tributario non essendo competente dal punto di vista giuridico sui contratti assicurativi lasciando un’ombra di dubbio di rilevante spessore e che ad oggi non ha riscontro giurisprudenziale sul campo, considerata la giovane età del superbonus.
Ma andiamo con ordine. Il quesito è stato proposto dal proprietario di un ufficio (accatastato A/10) situato in un condominio a destinazione prevalentemente residenziale interessato a sostituire l’impianto termico centralizzato e ad effettuare l’isolamento termico dell’edificio. I lavori verrebbero affidati ad una impresa in veste di General Contractor, che garantirebbe il pagamento tramite l’opzione dello sconto in fattura. Il General Contractor sosterrebbe tutti i costi, compresi quelli professionali strettamente collegati agli interventi da realizzare, quali i costi di progettazione, sicurezza, redazione di Ape e quant’altro, nonché quelli per la redazione dell’asseverazione e visto di conformità, necessari per esercitare l’opzione dello sconto in fattura, compresi anche i costi professionali per l’organizzazione ed il coordinamento di tutto l’intervento. La DRE Lombardia, facendo riferimento a quanto indicato nella Circolare n. 24/E/2020, punto 5, ha espresso parere negativo ritenendo agevolabili soltanto le voci di spesa strettamente relative agli interventi eseguiti ed ammissibili al superbonus.
La Circolare dell’Agenzia delle Entrate 24/E/2020, infatti, al citato punto 5, elenca una serie di spese detraibili e non menziona altre tipologie di spese come quella relativa ai costi organizzativi del General Contractor:
ALTRE SPESE AMMISSIBILI AL SUPERBONUS
Per espressa previsione normativa, sono detraibili nella misura del 110 per cento, nei limiti previsti per ciascun intervento, le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità nonché delle attestazioni e delle asseverazioni. La detrazione, inoltre, spetta anche per talune spese sostenute in relazione agli interventi che beneficiano del Superbonus, a condizione, tuttavia, che l’intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato. Si tratta, in particolare:
− delle spese sostenute per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre spese professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori (ad esempio, l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, le spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione);
− degli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (ad esempio, le spese relative all’installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, l’imposta sul valore aggiunto qualora non ricorrano le condizioni per la detrazione, l’imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico pagata dal contribuente per poter disporre dello spazio insistente sull’area pubblica necessario all’esecuzione dei lavori).
In effetti, l’assimilazione di una spesa ad altre dettagliatamente evidenziate in un documento di prassi è un’arte opinabile, spesso adoperata nella consuetudine delle imprese o dei professionisti allo scopo di diminuire la base imponibile, salvo poi rischiare di vederla rettificata dagli uffici in fase di accertamento tributario. La sfida è, però, rischiosa nell’ambito del superbonus per il coinvolgimento diretto del committente che ha affidato il recupero del suo immobile al General Contractor fidandosi sulla correttezza delle procedure di pagamento/detrazione consigliate. Che è molto differente dall’aggiungere tra le spese detraibili la fattura del viaggio alle Canarie nella seconda settimana di agosto giustificandolo come viaggio di lavoro.
Stessa sorte, ad esempio, delle spese di consulenza nella fase di pre-fattibilità degli interventi svolte da esperti di fisco e finanza. Queste spese sono escluse dalla detraibilità, mentre sono detraibili se svolte dai tecnici (ingegneri, architetti e geometri) che hanno dovuto integrare conoscenze in materia fiscale e giuridica dopo onorata militanza tra le materie a loro care.
Pur nella convinzione diffusa che i costi relativi all’intervento del General Contractor siano utili per facilitare le complesse operazioni del superbonus, a tutt’oggi, e a maggior ragione a seguito di questa risposta della DRE Lombardia, tali costi sono esclusi condizionando il modus operandi dei General Contractor finora ritenuto scontato e in linea con quanto indicato dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate.
La risposta della DRE Lombardia, peraltro, mette in dubbio anche la detraibilità delle stesse spese professionali se queste vengono fatturate dal professionista al General Contractor e da questi al committente, probabilmente con un margine di guadagno. Ipotesi al limite della realtà, ma sempre possibile.
A mio avviso, sarebbe stato meglio che una di queste grandi o medie strutture organizzative avesse interpellato l’Agenzia delle Entrate allo scopo di avere chiara la posizione dell’Ente sin dall’inizio. Ma tant’è. Attendiamo, dunque, un chiarimento.
Interessante, invece, l’aspetto assicurativo. Il General Contractor si intromette tra la figura dell’assicurato/contraente e quella del beneficiario, innescando quesiti di non facile risposta. Ai sensi delle leggi e decreti in vigore, sono due i soggetti obbligati a stipulare un’assicurazione: i tecnici asseveratori e chi appone il visto di conformità. Il committente che firma un contratto con il General Contractor non ha, dunque, un rapporto diretto con i professionisti. Cosa accade se il professionista commette degli errori e, a seguito di controllo degli Enti preposti, il contributo viene revocato o rettificato? Il committente ha titolo ad essere protagonista come soggetto danneggiato? Il General Contractor subisce la rivalsa del committente o ne è escluso? E se a sbagliare è il General Contractor e questi non è assicurato poichè non obbligato, chi risponde degli eventuali danni? Risponderò a queste domande in un prossimo articolo.
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