Secondo quanto previsto dal nuovo Codice dei Contratti
Pubblici (d.Lgs. n. 36/2023), all’art. 41, comma 14, i
costi della manodopera e della sicurezza sono
scorporati dall’importo assoggettato al
ribasso, e come specificato nel periodo successivo, resta
ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il
ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente
organizzazione aziendale.
Scorporo costi manodopera e sicurezza: le disposizioni del
Codice Appalti 2023
Una disposizione non sempre di facile interpretazione, come nel
caso di una stazione appaltante, che ha richiesto al Supporto
Giuridico del Servizio Contratti Pubblici del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti se sia corretto
epurare l’importo a base di gara soggetto del costo della
manodopera stimato dal progettista, come per gli oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso.
Come ha quindi spiegato il MIT con il
Parere dell’8 settembre 2023, n. 2280, la
disposizione costituisce attuazione del criterio contenuto nella
lett. t) dell’art. 1, comma 1 della legge delega (Legge
n. 78/2022), in
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