“Nei contratti di lavoro e servizi, per determinare
l’importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l’ente
concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera
secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e
della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato a
ribasso. Resta ferma la possibilità per l’operatore economico
di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo
deriva da una più efficiente organizzazione aziendale”.
Il disposto dell’art. 41, comma 14 del d.Lgs. n. 36/2023
(Codice dei Contratti Pubblici) ha generato dubbi
di interpretazione sulla possibilità di ribassare i costi della
manodopera e più volte già nell’ambito di contenziosi in materia di
appalti, la giurisprudenza amministrativa ha ribadito che possono
essere soggetti a ribasso, purché con adeguata puntuale motivazione
da parte dell’OE e dimostrando una più efficiente organizzazione
aziendale che permetta di raggiungere economie di scala.
Ribasso costi della manodopera: l’ok del TAR
Conferma ne è la sentenza
del TAR Campania del 13 giugno 2024,
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