Con il principio di
applicazione dei contratti collettivi
nazionali di settore di cui all’art. 11 del d.Lgs. n.
36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici), si stabilisce che la S.A.
nel bando di gara o negli inviti deve indicare il CCNL di
riferimento, sebbene l’operatore economico abbia
la facoltà di indicare, nella propria offerta, un differente
contratto che garantisca l’equivalenza delle
tutele ai lavoratori dipendenti. La stazione appaltante ha poi
l’obbligo di procedere, prima dell’aggiudicazione, alla
verifica della congruità del costo della
manodopera rispetto ai minimi salariali retributivi.
Applicazione CCNL nei contratti pubblici: la verifica di
congruità dei costi della manodopera
Sull’applicazione della normativa, una stazione appaltante ha
quindi richiesto:
- se la verifica vada fatta anche nel caso in cui l’operatore
economico, in un appalto di lavori, applichi lo stesso CCNL
individuato dall’Amministrazione, con la stessa
quantificazione; - se sì, quali siano le richieste che devono essere formulate da
parte della S.A.; - se la verifica debba essere fatta anche nel caso di procedure
di affidamento di lavori, tenendo conto che per i lavori pubblici
l’art. 29 del
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