Nella valutazione dei costi della
manodopera, la Stazione Appaltante non può considerare
come subappalto non dichiarato quello che si
configura essere come mero contratto di fornitura,
perché i presupposti su cui si basano i due istituti sono
differenti: uno sul fare, l’altro sul dare.
Subappalto, fornitura e costi manodopera: la sentenza del
TAR
È questa una delle motivazioni con cui il TAR
Molise, con la sentenza del
24 febbraio 2024, n. 45, ha accolto il ricorso
proposto contro il provvedimento di esclusione di un operatore
nell’ambito di una procedura di gara ai sensi dell’art. 95,
comma 6 del d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici).
Secondo la SA l’offerta era “inadeguatamente
giustificata”, oltre che, “nella parte in cui ha indicato
costi della manodopera parziali (senza considerare quelli del
subappaltatore), omissiva, dunque espressa in violazione di legge e
meritevole di esclusione”. Inoltre, sempre secondo
l’Amministrazione, l’impresa aveva sostanzialmente ammesso
l’esistenza di un contratto di subappalto non dichiarato nella
propria offerta,
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