Coniate nuove monete fiscali. Si amplia infatti la platea dei bonus e dei crediti d’imposta suscettibili di cessione a terzi. Potranno infatti formare oggetto di cessione o di sconto in fattura, anche le detrazioni fiscali del 50% relative alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali e gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche. Sarà suscettibile di cessione a terzi in luogo della detrazione diretta, anche il c.d. bonus mobili relativo all’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di interventi di ristrutturazione. Potranno essere inoltre ceduti, anche parzialmente, i crediti d’imposta spettanti per l’acquisto diretto o in locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi introdotto dalla legge di bilancio 2021. L’incremento dei bonus fiscali suscettibili di cessione a terzi, istituti di credito e altri intermediari finanziari compresi, è previsto in una serie di emendamenti approvati in commissione bilancio al Senato sul testo di conversione del decreto sostegni, oggi al voto dell’aula del Senato (si veda ItaliaOggi di ieri). Gli emendamenti in oggetto intervengono, modificandole, sulle singole discipline relative alla cessione o sconto in fattura dei bonus edilizi (articolo 121 del DL 34/2020) e alle modalità di utilizzo del nuovo credito d’imposta sui beni strumentali nuovi (comma 1059, articolo 1, legge 178/2020).
Nuovi bonus edilizi cedibili. Formeranno oggetto di cessione a terzi o di sconto in fattura, anche altre tipologie di detrazioni fiscali irpef relative ad interventi edilizi. All’articolo 121 del dl 34/2020 che disciplina proprio l’opzione per la cessione a terzi o per lo sconto in fattura di alcune agevolazioni fiscali dell’edilizia, si aggiungono ora anche quelle in misura pari al 50% delle spese sostenute per la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune (lettera d) articolo 16-bis del Tuir) e di quelle finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravita (lettera e) articolo 16-bis del Tuir). Tali due ulteriori tipologie di detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio in misura del 50% suscettibili di cessione a terzi o di sconto in fattura, vanno così ad aggiungersi alle altre già previste nel suddetto articolo 121 del dl 34/2020. Con ulteriore emendamento il Senato ha inoltre ammesso ai benefici dell’opzione per la cessione a terzi o per lo sconto in fatture delle spese relative al c.d. bonus mobili. Si tratta della detrazione irpef del 50% per le spese sostenute nel limite di spesa di 10.000 euro, per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati ad immobili oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia. La nuova tipologia di detrazione è inserita nel secondo comma dell’articolo 121 del dl 34/2020.
Cedibile anche il credito d’imposta sui nuovi beni strumentali. Potrà formare oggetto di cessione a terzi ma non di sconto in fattura, anche il credito d’imposta spettante alle imprese e ai lavoratori autonomi che acquistano, direttamente o tramite locazione finanziaria, beni strumentali nuovi sia materiali che immateriali, sia di tipo ordinario che industria 4.0. Anche per tale tipologia di bonus fiscali la cessione a terzi si configura come alternativa alla fruizione diretta del beneficio. La cessione a terzi potrà essere anche parziale e effettuata nei confronti di qualsiasi altro soggetto, banche e altri intermediari finanziarti compresi, i quali, a loro volta, potranno ulteriormente cedere il credito d’imposta. Gli acquirenti del credito d’imposta introdotto dalla legge n. 178/2020, utilizzeranno il credito in compensazione con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Gli acquirenti, al contrario dei beneficiari originari, non potranno però recuperare negli anni successivi le quote di credito d’imposta acquistate e non utilizzate.
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