Ai sensi dell’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto decreto rilancio), i soggetti che hanno sostenuto spese per gli interventi di ristrutturazione edilizia possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente, per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, o per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Inoltre, i soggetti cessionari dei crediti d’imposta e delle detrazioni per interventi edilizi possono accedere tramite l’area autenticata del sito internet dell’Agenzia delle entrate alla “piattaforma cessione crediti”, per visualizzare i crediti ricevuti, accettarli o rifiutarli.
Dopo l’accettazione, i crediti saranno visibili nel “cassetto fiscale” e utilizzabili in compensazione tramite modello F24.
Con l’interrogazione n. 3-03236 a prima firma del senatore Fenu (M5S), è stato chiesto al Ministro dell’economia e delle finanze di sapere quale sia l’esatto ammontare, dai dati dell’Agenzia delle entrate, distinti per annualità e tipologia di bonus, dei crediti di imposta da bonus edilizi ceduti dai contribuenti e non ancora accettati dai cessionari dopo 30 giorni, quale risultante della piattaforma web di cessione dei crediti (detto “cassetto fiscale”).
LA RISPOSTA DEL SOTTOSEGRETARIO GUERRA. Nella risposta di ieri nella 6ª Commissione del Senato, il sottosegretario al MEF Maria Cecilia Guerra ha precisato in premessa che l’Agenzia delle entrate non è a conoscenza di quali siano le cessioni in attesa di accettazione che derivano da comunicazioni errate che i cessionari sono tenuti a rifiutare. Ha illustrato quindi brevemente i dati contenuti in una tabella, consegnata alla Presidenza, richiamando in particolare il totale complessivo dei crediti (5,396 miliardi di euro), con la distinzione tra Superbonus (circa 3,684 miliardi) e altri bonus edilizi (1,491 miliardi).
In replica il senatore Fenu, dopo essersi riservato di approfondire con attenzione i dati forniti dal sottosegretario, si è dichiarato soddisfatto della risposta. Da una prima, rapida analisi, sembra intanto che l’Agenzia delle entrate sia in grado di distinguere tra crediti da prima cessione o sconto e crediti da successive cessioni, facendo dunque venire meno l’ipotesi che Poste italiane abbia cessato l’acquisto di crediti per l’impossibilità di differenziare gli uni dagli altri.
Source: casaeclima.com
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