Nel decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 anche modifiche in materia di sorveglianza radiometrica e semplificazioni alla disciplina delle Commissioni tecniche Via-Vas
Crisi energetica: al via le misure urgenti per le imprese. In particolare, si tratta del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 (in Gazzetta Ufficiale del 1° marzo 2022, n. 50) recante «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali».
Tra le misure:
- il contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese energivore e di quelle a forte consumo di gas naturale;
- le semplificazioni per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili e delle procedure autorizzative per gli impianti offshore;
- la regolamentazione dello sviluppo del fotovoltaico in area agricola;
- le disposizioni per fronteggiare l’emergenza caro energia attraverso il rafforzamento della sicurezza di approvvigionamento di gas naturale a prezzi equi;
- la promozione dei biocarburanti da utilizzare in purezza;
- la riconversione, la ricerca e lo sviluppo del settore automotive;
- modifiche in materia di sorveglianza radiometrica, le cui condizioni e modalità di applicazione sono riportate nell’allegato A;
- le semplificazioni alla disciplina delle Commissioni tecniche Via-Vas.
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Di seguito il testo del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17; gli allegati sono disponibili in pdf alla fine della pagina.
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Decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17
Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e
del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il
rilancio delle politiche industriali. (22G00026)
(Gazzetta Ufficiale del 1° marzo 2022, n. 50)
Vigente al: 2-3-2022
Titolo I
MISURE URGENTI IN MATERIA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS NATURALE E FONTI
RINNOVABILI
Capo I
Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei
prezzi nel settore elettrico e del gas naturale
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633;
Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234;
Visto il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di introdurre
misure finalizzate al contenimento degli effetti degli aumenti dei
prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, nonche’ misure
strutturali e di semplificazione in materia energetica e per il
rilancio delle politiche industriali;
Ritenuta altresi’ la straordinaria necessita’ ed urgenza di
introdurre misure finanziarie in favore delle regioni e degli enti
territoriali, nonche’ ulteriori misure urgenti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 18 febbraio 2022;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei
Ministri dell’economia e delle finanze, dello sviluppo economico,
della transizione ecologica, delle infrastrutture e della mobilita’
sostenibili, di concerto con i Ministri della difesa, per la pubblica
amministrazione, della giustizia, per gli affari regionali e le
autonomie, dell’interno, della salute e per il Sud e la coesione
territoriale;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Azzeramento degli oneri di sistema
per il secondo trimestre 2022
1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore
elettrico, l’Autorita’ di regolazione per energia, reti e ambiente
(ARERA) provvede ad annullare, per il secondo trimestre 2022, le
aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle
utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per
altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.
2. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore
elettrico, l’ARERA provvede ad annullare, per il secondo trimestre
2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate
alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche
connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di
illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi
accessibili al pubblico.
3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a
complessivi 3.000 milioni di euro per l’anno 2022, da trasferire alla
Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), entro il 31
maggio 2022, si provvede ai sensi dell’articolo 42.
Art. 2
Riduzione dell’IVA e degli oneri generali
nel settore del gas
1. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano
usato per combustione per usi civili e industriali di cui
all’articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture
emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e
giugno 2022, sono assoggettate all’aliquota IVA del 5 per cento.
Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano
contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota IVA del 5
per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi
ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche
percentualmente, ai mesi di aprile, maggio e giugno 2022.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 591,83 milioni di
euro per l’anno 2022, si provvede ai sensi dell’articolo 42.
3. Al fine di contenere per il secondo trimestre dell’anno 2022 gli
effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale,
l’ARERA provvede a ridurre, per il medesimo trimestre, le aliquote
relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas fino a
concorrenza dell’importo di 250 milioni di euro. Tale importo e’
trasferito alla CSEA entro il 31 maggio 2022.
4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 250 milioni di euro per
l’anno 2022, si provvede ai sensi dell’articolo 42.
Art. 3
Rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas
1. Per il secondo trimestre dell’anno 2022 le agevolazioni relative
alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai
clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici
in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello
sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione per la
fornitura di gas naturale di cui all’articolo 3, comma 9, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono rideterminate
dall’ARERA, al fine di minimizzare gli incrementi della spesa per la
fornitura, previsti per il secondo trimestre 2022, fino a concorrenza
dell’importo di 400 milioni di euro. Tale importo e’ trasferito alla
CSEA entro il 31 maggio 2022.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 400 milioni di euro per
l’anno 2022, si provvede ai sensi dell’articolo 42.
Art. 4
Contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore
delle imprese energivore
1. Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al
decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della
cui adozione e’ stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, i cui costi
per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base
della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e
degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per KWh
superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell’anno
2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di
durata stipulati dall’impresa, e’ riconosciuto un contributo
straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti,
sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento delle spese
sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente
utilizzata nel secondo trimestre 2022.
2. Il credito di imposta di cui al comma 1 e’ riconosciuto anche in
relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese
di cui al medesimo comma 1 e dalle stesse autoconsumata nel secondo
trimestre 2022. In tal caso l’incremento del costo per kWh di energia
elettrica prodotta e autoconsumata e’ calcolato con riferimento alla
variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed
utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia
elettrica e il credito di imposta e’ determinato con riguardo al
prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa
al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell’energia
elettrica.
3. Il credito d’imposta di cui al comma 1 e’ utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui
all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di
cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito
d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa ne’
della base imponibile dell’imposta regionale sulle attivita’
produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61
e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Il credito d’imposta e’ cumulabile con altre agevolazioni che abbiano
ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto
conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della
base imponibile dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive,
non porti al superamento del costo sostenuto.
4. Agli oneri derivanti dall’utilizzo della misura agevolativa di
cui al presente articolo, valutati in 700 milioni di euro per l’anno
2022, si provvede ai sensi dell’articolo 42.
5. Il Ministero dell’economia e delle finanze effettua il
monitoraggio delle fruizioni del credito d’imposta di cui al presente
articolo, ai fini di quanto previsto dall’articolo 17, comma 13,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196
Art. 5
Contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore
delle imprese a forte consumo di gas naturale
1. Alle imprese a forte consumo di gas naturale di cui al comma 2
e’ riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri
sostenuti per l’acquisto del gas naturale, un contributo
straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 15 per
cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas,
consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022, per usi
energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di
riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo
trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato
Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati
energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per
cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre
dell’anno 2019.
2. Ai fini del presente articolo e’ impresa a forte consumo di gas
naturale quella che opera in uno dei settori di cui all’allegato 1 al
decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n.
541, della cui adozione e’ stata data comunicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 8 gennaio 2022 e ha
consumato, nel primo trimestre solare dell’anno 2022, un quantitativo
di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25 per cento del
volume di gas naturale indicato all’articolo 3, comma 1, del medesimo
decreto, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi
termoelettrici.
3. Il credito d’imposta di cui al comma 1 e’ utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui
all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di
cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito
d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa ne’
della base imponibile dell’imposta regionale sulle attivita’
produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61
e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Il credito d’imposta e’ cumulabile con altre agevolazioni che abbiano
ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto
conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della
base imponibile dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive,
non porti al superamento del costo sostenuto.
4. Agli oneri derivanti dall’utilizzo della misura agevolativa di
cui al presente articolo, valutati in 522,2 milioni di euro per
l’anno 2022, si provvede ai sensi dell’articolo 42.
5. Il Ministero dell’economia e delle finanze effettua il
monitoraggio delle fruizioni del credito d’imposta di cui al presente
articolo, ai fini di quanto previsto dall’articolo 17, comma 13,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Art. 6
Interventi in favore del settore dell’autotrasporto
1. In considerazione degli effetti economici derivanti
dall’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici e al
fine di sostenere il settore dell’autotrasporto, l’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre
1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1999, n. 40, e’ incrementata di 20 milioni di euro per l’anno 2022.
2. Per le medesime finalita’ di cui al comma 1, l’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, e’ incrementata di 5 milioni di euro per l’anno 2022. Tali
risorse sono destinate ad aumentare la deduzione forfettaria, per il
medesimo anno, di spese non documentate di cui all’articolo 1, comma
106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
3. Al fine di promuovere la sostenibilita’ d’esercizio nel settore
del trasporto di merci su strada, alle imprese aventi sede legale o
stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attivita’ logistica e
di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto di
ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti, e’
riconosciuto, per l’anno 2022, nel limite massimo di spesa di 29,6
milioni di euro, un contributo, sotto forma di credito d’imposta
nella misura del 15 per cento del costo di acquisto al netto
dell’imposta sul valore aggiunto del componente AdBlue necessario per
la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative
fatture d’acquisto. Il credito d’imposta e’ utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l’applicazione dei limiti di
cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il
credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa
ne’ della base imponibile dell’imposta regionale sulle attivita’
produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61
e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Il credito d’imposta e’ cumulabile con altre agevolazioni che abbiano
ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto
conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della
base imponibile dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive,
non porti al superamento del costo sostenuto.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano nel rispetto
della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi
adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e
della mobilita’ sostenibili. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita’ sostenibili, di concerto con il
Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell’economia
e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in
vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalita’
di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, con particolare
riguardo alle procedure di concessione, anche ai fini del rispetto
del limite di spesa previsto, nonche’ alla documentazione richiesta,
alle condizioni di revoca e all’effettuazione dei controlli.
5. Al fine di promuovere la sostenibilita’ d’esercizio e di
compensare parzialmente i maggiori oneri sostenuti, promuovendo
altresi’ il processo di efficientamento energetico nel settore del
trasporto di merci su strada, alle imprese aventi sede legale o
stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attivita’ logistica e
di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad
elevata sostenibilita’ ad alimentazione alternativa a metano
liquefatto, e’ riconosciuto, per l’anno 2022, nel limite massimo di
spesa di 25 milioni di euro, un contributo, sotto forma di credito
d’imposta nella misura pari al 20 per cento delle spese sostenute, al
netto dell’imposta sul valore aggiunto, per l’acquisto di gas
naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei predetti mezzi,
comprovato mediante le relative fatture d’acquisto. Il credito
d’imposta e’ utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi
dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 senza
l’applicazione dei limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge
23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d’imposta non concorre alla
formazione del reddito d’impresa ne’ della base imponibile
dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive e non rileva ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo
unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d’imposta e’
cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi
costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non
concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile
dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive, non porti al
superamento del costo sostenuto.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano nel rispetto
della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi
adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e
della mobilita’ sostenibili. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita’ sostenibili, di concerto con il
Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell’economia
e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in
vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalita’
di attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, con particolare
riguardo alle procedure di concessione, anche ai fini del rispetto
del limite di spesa previsto, nonche’ alla documentazione richiesta,
alle condizioni di revoca e all’effettuazione dei controlli.
7. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a
complessivi 79,6 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede ai
sensi dell’articolo 42.
Art. 7
Incremento del Fondo unico a sostegno
del potenziamento del movimento sportivo italiano
1. Per far fronte alla crisi economica determinatasi dagli aumenti
dei prezzi nel settore elettrico e ridurne gli effetti distorsivi, le
risorse del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento
sportivo italiano di cui all’articolo 1, comma 369, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, possono essere parzialmente destinate
all’erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e
societa’ sportive dilettantistiche maggiormente colpite dagli
aumenti, con specifico riferimento alle associazioni e societa’
sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi e piscine.
2. Con decreto dell’Autorita’ politica delegata in materia di
sport, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono individuate le modalita’ e i
termini di presentazione delle richieste di erogazione dei
contributi, i criteri di ammissione, le modalita’ di erogazione,
nonche’ le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione.
3. Il Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento
sportivo italiano di cui all’articolo 1, comma 369, della legge n.
205 del 2017, e’ incrementato di 40 milioni di euro per l’anno 2022
per le finalita’ di cui al comma 1.
Art. 8
Sostegno alle esigenze di liquidita’ delle imprese
conseguenti agli aumenti dei prezzi dell’energia
1. Al decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, dopo il comma 14-sexies, e’ inserito il
seguente:
«14-septies. Fino al 30 giugno 2022 le garanzie di cui al presente
articolo e all’articolo 1-bis.1 sono concesse, alle medesime
condizioni ivi previste, a sostegno di comprovate esigenze di
liquidita’ delle imprese conseguenti ai maggiori costi derivanti
dagli aumenti dei prezzi dell’energia.»;
b) all’articolo 13, comma 1, lettera a), dopo le parole «A
decorrere dal 1° aprile 2022, le garanzie sono concesse previo
pagamento di una commissione da versare al Fondo di cui all’ articolo
2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662» sono
inserite le seguenti: «. Fino al 30 giugno 2022 la predetta
commissione non e’ dovuta per le garanzie rilasciate su finanziamenti
concessi a sostegno di comprovate esigenze di liquidita’ delle
imprese conseguenti ai maggiori costi derivanti dagli aumenti dei
prezzi dell’energia».
Capo II
Misure strutturali e di semplificazione in materia energetica
Art. 9
Semplificazioni per l’installazione
di impianti a fonti rinnovabili
1. All’articolo 7-bis, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,
il comma 5 e’ sostituito dal seguente:
«5. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa
sull’energia elettrica, l’installazione, con qualunque modalita’, di
impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti
alla voce 32 dell’allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato
con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016,
n. 125/CU, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli
edifici e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione
alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti,
nonche’ nelle relative pertinenze, e’ considerata intervento di
manutenzione ordinaria e non e’ subordinata all’acquisizione di
permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque
denominati, ivi inclusi quelli previsti dal decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, a eccezione degli impianti che ricadono in aree
o immobili di cui all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del
codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, individuati ai sensi degli
articoli da 138 a 141 del medesimo codice, e fermo restando quanto
previsto dagli articoli 21 e 157 del codice.».
Art. 10
Definizione di un modello unico per impianti
di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con decreto del Ministro della transizione
ecologica, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le
autonomie, sono individuate le condizioni e le modalita’ per
l’estensione del modello unico semplificato di cui all’articolo 25,
comma 3, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199,
agli impianti di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW,
realizzati ai sensi dell’articolo 7-bis, comma 5, del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come modificato dall’articolo 9 del
presente decreto.
Art. 11
Regolamentazione dello sviluppo
del fotovoltaico in area agricola
1. All’articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-quinquies, dopo le parole «aziende agricole
interessate» sono inserite le seguenti: «, purche’ tali impianti
occupino una superficie complessiva non superiore al 10 per cento
della superficie agricola aziendale».
b) dopo il comma 1-sexies sono inseriti i seguenti:
«1-septies. Il comma 1 non si applica agli impianti fotovoltaici
con moduli collocati a terra, a condizione che occupino una
superficie complessiva non superiore al 10 per cento della superficie
agricola aziendale.
1-octies. Il comma 1 non si applica agli impianti agrovoltaici che,
pur adottando soluzioni costruttive diverse da quelle di cui al comma
1-quater, prevedano la realizzazione dei sistemi di monitoraggio di
cui al comma 1-quinquies ai fini della verifica e della attestazione
della continuita’ dell’attivita’ agricola e pastorale sull’area
interessata e occupino una superficie complessiva non superiore al 10
per cento della superficie agricola aziendale.».
Art. 12
Semplificazione per impianti rinnovabili in aree idonee
1. All’articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 199, dopo le parole: «nei procedimenti di
autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica
alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee,» sono inserite le
seguenti: «ivi inclusi quelli per l’adozione del provvedimento di
valutazione di impatto ambientale,».
Art. 13
Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative per
gli impianti offshore
1. All’articolo 12, comma 3, ultimo periodo, del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo le parole: «Per gli
impianti off-shore» sono inserite le seguenti: «, incluse le opere
per la connessione alla rete,».
2. Al fine di garantire il rispetto delle aree sottoposte a vincoli
ambientali nelle more dell’individuazione delle aree idonee,
all’articolo 23 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, alinea, dopo le parole: «commi 2 e 3» sono
inserite le seguenti: «, nonche’ nelle aree non sottoposte a vincoli
incompatibili con l’insediamento di impianti off-shore»;
b) al comma 5, dopo la parola: «moratorie» sono inserite le
seguenti: «, anche con riferimento alla realizzazione di impianti di
produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili
localizzati in aree non sottoposte a vincoli incompatibili con
l’insediamento di impianti off-shore,»;
c) al comma 6, le parole: «con i Ministeri della cultura e delle
infrastrutture e delle mobilita’ sostenibili» sono sostituite dalle
seguenti: «con il Ministero delle infrastrutture e della mobilita’
sostenibili, sentiti, per gli aspetti di competenza, il Ministero
della cultura e il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali».
Art. 14
Contributo sotto forma di credito d’imposta
per l’efficienza energetica nelle regioni del Sud
1. Alle imprese che effettuano investimenti nelle regioni Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia
volti ad ottenere una migliore efficienza energetica ed a promuovere
la produzione di energia da fonti rinnovabili, fino al 30 novembre
2023 e’ attribuito un contributo sotto forma di credito d’imposta,
nel limite di 145 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e
2023, nella misura massima consentita dal regolamento (UE) n.
651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l’applicazione dei limiti di
cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il
credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa
ne’ della base imponibile dell’imposta regionale sulle attivita’
produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61
e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Il credito d’imposta e’ cumulabile con altre agevolazioni che abbiano
ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto
conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della
base imponibile dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive,
non porti al superamento del costo sostenuto.
2. I costi ammissibili all’agevolazione di cui al comma 1
corrispondono ai costi degli investimenti supplementari necessari per
conseguire un livello piu’ elevato di efficienza energetica e per
l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nell’ambito delle
strutture produttive. Con decreto del Ministro per il Sud e la
coesione territoriale, di concerto con il Ministro della transizione
ecologica, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro
dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti
i criteri e le modalita’ di attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo, con particolare riguardo ai costi ammissibili
all’agevolazione, alla documentazione richiesta, alle procedure di
concessione, anche ai fini del rispetto del limite degli oneri
annuali di cui al comma 1, nonche’ alle condizioni di revoca e
all’effettuazione dei controlli.
3. L’agevolazione di cui al comma 1 e’ concessa ai sensi e nel
rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE)
n. 651/2014.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 145 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di
cui all’articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Art. 15
Semplificazioni per impianti a sonde geotermiche
a circuito chiuso
1. All’articolo 25 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199,
dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, con decreto del Ministro della transizione
ecologica sono stabilite le prescrizioni per la posa in opera degli
impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, ossia sonde
geotermiche, destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di
edifici e alla produzione di energia elettrica.
6-ter. Con il medesimo decreto di cui al comma 6-bis sono inoltre
individuati i casi in cui si applica la procedura abilitativa
semplificata di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, nonche’ i casi in cui l’installazione puo’ essere
considerata attivita’ edilizia libera, a condizione che tali impianti
abbiano una potenza inferiore a 2 MW e scambino solo energia termica
con il terreno, utilizzando un fluido vettore che circola in apposite
sonde geotermiche poste a contatto con il terreno, senza effettuare
prelievi o immissione di fluidi nel sottosuolo.».
Art. 16
Misure per fronteggiare l’emergenza caro energia attraverso il
rafforzamento della sicurezza di approvvigionamento di gas naturale
a prezzi equi
1. Al fine di contribuire al rafforzamento della sicurezza degli
approvvigionamenti di gas naturale a prezzi ragionevoli ai clienti
finali e, contestualmente, alla riduzione delle emissioni di gas
climalteranti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, il GSE o le societa’ da esso controllate (di
seguito «Gruppo GSE») avvia, su direttiva del Ministro della
transizione ecologica, procedure per l’approvvigionamento di lungo
termine di gas naturale di produzione nazionale dai titolari di
concessioni di coltivazione di gas.
2. Il Gruppo GSE invita i titolari di concessioni di coltivazione
di gas naturale, ricadenti nella terraferma, nel mare territoriale e
nella piattaforma continentale, a manifestare interesse ad aderire
alle procedure di cui al comma 1, comunicando i programmi delle
produzioni di gas naturale delle concessioni in essere, per gli anni
dal 2022 al 2031, nonche’ un elenco di possibili sviluppi, incrementi
o ripristini delle produzioni di gas naturale per lo stesso periodo
nelle concessioni di cui sono titolari, delle tempistiche massime di
entrata in erogazione, del profilo atteso di produzione e dei
relativi investimenti necessari. La disposizione di cui al primo
periodo si applica alle concessioni i cui impianti di coltivazione
ricadono in tutto o in parte in aree considerate idonee nell’ambito
del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree
idonee, approvato con decreto del Ministro della transizione
ecologica 28 dicembre 2021, anche nel caso di concessioni
improduttive o in condizione di sospensione volontaria delle
attivita’. La predetta comunicazione e’ effettuata nei confronti del
Gruppo GSE, del Ministero della transizione ecologica e dell’ARERA,
entro trenta giorni dall’invito alla manifestazione di interesse ai
sensi del primo periodo.
3. I procedimenti di valutazione e autorizzazione delle opere
necessarie alla realizzazione dei piani di interventi di cui al comma
2 si concludono entro il termine di sei mesi dalla data di avvio dei
procedimenti medesimi. Le procedure di valutazione ambientale sono
svolte dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC di cui all’articolo 8,
comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
4. Il Gruppo GSE stipula contratti di acquisto di lungo termine, di
durata massima pari a dieci anni, con verifica dei termini alla fine
del quinto anno, con i concessionari di cui al comma 2 a condizioni e
prezzi definiti con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e
sentita l’ARERA. Il sistema dei prezzi garantisce la copertura dei
costi totali effettivi delle singole produzioni, inclusi gli oneri
fiscali e un’equa remunerazione, ferma restando la condizione di
coltivabilita’ economica del giacimento. Lo schema di contratto tipo
di acquisto e’ predisposto dal Gruppo GSE e approvato dai Ministeri
dell’economia e delle finanze e della transizione ecologica.
5. Il Gruppo GSE, con una o piu’ procedure, offre i volumi di gas
di cui al comma 2 alle condizioni e ai prezzi di cui al comma 4 a
clienti finali industriali, secondo criteri di assegnazione su base
pluralistica definiti con decreto dei Ministri dell’economia e delle
finanze e della transizione ecologica, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico, con riserva di almeno un terzo alle piccole
e medie imprese come definite dalla raccomandazione della Commissione
europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003. Lo schema di contratto tipo
di offerta e’ predisposto dal Gruppo GSE e approvato dai Ministeri
dell’economia e delle finanze e della transizione ecologica.
6. Il Gruppo GSE e’ autorizzato a rilasciare garanzie a beneficio
dei concessionari di cui al comma 2 in relazione ai contratti
stipulati ai sensi del comma 4. Il Gruppo GSE acquisisce dai clienti
finali industriali corrispondente garanzia in relazione ai contratti
stipulati ai sensi del comma 5.
Art. 17
Promozione dei biocarburanti da utilizzare in purezza
1. All’articolo 39 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo la lettera d) e’ inserita la seguente:
«d-bis) a partire dal 2023, la quota di biocarburanti sostenibili
utilizzati in purezza e’ pari ad almeno 200 mila tonnellate, che si
incrementa di 50 mila tonnellate all’anno nel successivo triennio.»;
b) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Al fine di supportare la promozione dei biocarburanti
sostenibili utilizzati in purezza di cui al comma 3, lettera d-bis)
anche attraverso la riconversione delle raffinerie tradizionali
ricadenti all’interno di siti di bonifica di interesse nazionale
(SIN) per la produzione di biocarburanti da utilizzare in purezza, e’
istituito, nello stato di previsione del Ministero della transizione
ecologica, il fondo denominato “Fondo per la decarbonizzazione e per
la riconversione verde delle raffinerie ricadenti nei SIN”, con una
dotazione pari a euro 205 milioni per l’anno 2022, a euro 45 milioni
per l’anno 2023 e a euro 10 milioni per l’anno 2024. Con decreto del
Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono
stabilite le modalita’ di riparto delle risorse. Ai relativi oneri si
provvede:
a) quanto ad euro 150 milioni di euro, per l’anno 2022, mediante
utilizzo delle risorse disponibili, in conto residui, sui pertinenti
capitoli dello stato di previsione del Ministero della transizione
ecologica, iscritte ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del
decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni
dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, per 130 milioni di euro, e
dell’articolo 2, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 111 del 2019,
per 20 milioni di euro, che sono versate all’entrata del bilancio
dello Stato per restare acquisite all’erario;
b) quanto ad euro 55 milioni per l’anno 2022, ad euro 45 milioni
per l’anno 2023 e ad euro 10 milioni per l’anno 2024 mediante
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di cui all’articolo 2,
comma 1, del decreto-legge n. 111 del 2019, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 141 del 2019.
3-ter. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».
Art. 18
Ferrovie dello Stato Italiane
1. Al comma 8 dell’articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre
2021, n. 199, dopo la lettera c) e’ aggiunta la seguente:
«c-bis) i siti e gli impianti nelle disponibilita’ delle societa’
del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.».
2. Gli interventi realizzati sulle aree di cui all’articolo 20,
comma 8, lettera c-bis), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.
199, come modificato dal comma 1 del presente articolo, e le relative
opere di connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale
sono dichiarati di pubblica utilita’ ed i relativi termini
autorizzativi sono regolati dall’articolo 22 del decreto legislativo
8 novembre 2021, n. 199, ferme restando le competenze in materia
paesaggistica e archeologica in capo alle amministrazioni competenti.
Art. 19
Disposizioni di supporto per il miglioramento della prestazione
energetica degli immobili della pubblica amministrazione
1. All’articolo 5 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole «Provveditorati interregionali
opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e trasporti» sono
inserite le seguenti: «ovvero dell’Agenzia del demanio, attraverso la
Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui
all’articolo 1, comma 162 della legge 30 dicembre 2018, n. 145,»;
b) il comma 8 e’ sostituito dal seguente:
«8. La realizzazione degli interventi compresi nei programmi
definiti ai sensi del comma 2 e’ gestita, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, dai Provveditorati interregionali per
le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita’ sostenibili, dalle amministrazioni interessate e
dall’Agenzia del demanio, in considerazione della tipologia di
intervento e delle eventuali diverse forme di finanziamento che
insistono sul medesimo immobile, al fine di promuovere forme di
razionalizzazione e di coordinamento tra gli interventi, anche tra
piu’ amministrazioni, favorendo economie di scala e contribuendo al
contenimento dei costi. I Provveditorati interregionali per le opere
pubbliche del Ministero delle infrastrutture e della mobilita’
sostenibili realizzano gli interventi ricompresi nei programmi
predisposti ai sensi del comma 2, secondo le modalita’ piu’
innovative, efficienti ed economicamente piu’ vantaggiose, nonche’
utilizzando metodi e strumenti elettronici di modellazione per
l’edilizia e le infrastrutture. Su richiesta del Ministero della
transizione ecologica, d’intesa con le strutture operative dei
Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, l’Agenzia del
demanio puo’ curare anche l’esecuzione degli interventi gia’ oggetto
di convenzionamento con le medesime strutture operative nell’ambito
dell’attuazione dei programmi predisposti ai sensi del comma 2. I
Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, l’Agenzia del
demanio e il Ministero della difesa o gli organi del genio del
medesimo Ministero, possono fare ricorso agli strumenti di acquisto e
negoziazione telematici, ivi inclusi il mercato elettronico della
pubblica amministrazione (MEPA) e il sistema dinamico di acquisizione
della pubblica amministrazione (SDAPA).».
Art. 20
Contributo del Ministero della difesa
alla resilienza energetica nazionale
1. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese,
alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento
della resilienza energetica nazionale, il Ministero della difesa,
anche per il tramite di Difesa Servizi S.p.A., affida in concessione
o utilizza direttamente, in tutto o in parte, i beni del demanio
militare o a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero, per
installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili,
anche ricorrendo, per la copertura degli oneri, alle risorse del
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 2, previo accordo
fra il Ministero della difesa e il Ministero della transizione
ecologica, qualora ne ricorrano le condizioni in termini di coerenza
con gli obiettivi specifici del PNRR e di conformita’ ai relativi
principi di attuazione.
2. Le articolazioni del Ministero della difesa e i terzi
concessionari dei beni di cui al comma 1 possono provvedere alla
fornitura dell’energia prodotta dagli impianti di cui al comma 1 ai
clienti finali organizzati in Comunita’ energetiche rinnovabili ai
sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.
199. Alle Comunita’ energetiche rinnovabili possono partecipare gli
enti militari territoriali.
3. I beni di cui al comma 1 sono di diritto superfici e aree idonee
ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.
199 e sono assoggettati alle procedure autorizzative di cui
all’articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 199 del 2021.
Competente ad esprimersi in materia paesaggistica e’ l’autorita’ di
cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
Art. 21
Disposizioni per aumentare la sicurezza
delle forniture di gas naturale
1. Al fine di accrescere la sicurezza delle forniture di gas
naturale con particolare riferimento alle esigenze di tutela dei
clienti di cui agli articoli 12, comma 7, lettera a) e 22 del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il Ministro della transizione
ecologica adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, misure ai sensi dell’articolo 1, comma
1, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, nonche’ misure di
salvaguardia di cui all’articolo 4, del medesimo decreto legislativo
n. 93 del 2011, finalizzate a:
a) ottimizzare il ciclo di iniezione di gas negli stoccaggi
nazionali, anche mediante particolari condizioni di esercizio degli
stoccaggi, le relative modalita’ di allocazione dello spazio di
stoccaggio di modulazione e i relativi obblighi di iniezione, per
portare a un livello di riempimento di almeno il 90 per cento delle
capacita’ di stoccaggio nazionali disponibili, in funzione dei
possibili scenari di utilizzo del gas in stoccaggio nel ciclo
invernale di erogazione, a partire dall’anno contrattuale di
stoccaggio 2022-2023;
b) assicurare che il servizio di modulazione di cui all’articolo
18 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sia assicurato
prioritariamente attraverso l’utilizzo dello stoccaggio di gas
naturale;
c) promuovere, nel corso del ciclo di erogazione invernale, il
mantenimento dello stato di riempimento degli stoccaggi, anche
mediante il ricorso a iniezioni di gas in controflusso;
d) stabilire meccanismi economici per rendere disponibili volumi
aggiuntivi di gas naturale dai punti di interconnessione con gasdotti
non interconnessi alla rete europea dei gasdotti e nei terminali di
rigassificazione di gas naturale liquefatto, allo scopo di
contrastare l’insorgere di situazioni di emergenza.
2. Per gli anni successivi al 2022, il Ministro della transizione
ecologica adotta le misure di cui al comma 1 ove ne ricorra la
necessita’. Le misure di cui al comma 1, lettere a) e b), sono
adottate entro il 31 marzo di ciascun anno e le misure di cui al
comma 1, lettera c), sono adottate entro il 30 settembre di ciascun
anno.
3. Le misure di cui al comma 1 sono adottate anche mediante
specifici indirizzi alle imprese di trasporto e di stoccaggio,
nonche’ ai gestori di impianti di gas naturale liquefatto operanti
sul territorio nazionale, sentita l’ARERA. L’ARERA da’ attuazione
alle misure di cui al primo periodo rientranti nell’ambito delle
proprie competenze.
Titolo II
POLITICHE INDUSTRIALI
Art. 22
Riconversione, ricerca e sviluppo del settore automotive
1. Al fine di favorire la transizione verde, la ricerca, gli
investimenti nella filiera del settore automotive finalizzati
all’insediamento, alla riconversione e riqualificazione verso forme
produttive innovative e sostenibili, in linea con gli obiettivi
europei di riduzione delle emissioni nocive per l’ambiente e di
sviluppo digitale, nonche’ per il riconoscimento di incentivi
all’acquisto di veicoli non inquinanti e per favorire il recupero e
il riciclaggio dei materiali, e’ istituito un fondo nello stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico con una dotazione
di 700 milioni di euro per l’anno 2022 e 1.000 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2023 al 2030.
2. Con uno o piu’ decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro
delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili e il Ministro
della transizione ecologica, da adottare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti gli
interventi ammissibili al finanziamento del fondo di cui al comma 1
nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, i criteri
e le modalita’ di attuazione del presente articolo, nonche’ il
riparto delle risorse del fondo di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 700
milioni di euro per l’anno 2022 e 1.000 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2023 al 2030, si provvede ai sensi dell’articolo 42.
Art. 23
Ricerca e sviluppo di tecnologie innovative
1. Al fine di promuovere la ricerca, lo sviluppo della tecnologia
dei microprocessori e l’investimento in nuove applicazioni
industriali di tecnologie innovative, anche tramite la riconversione
di siti industriali esistenti e l’insediamento di nuovi stabilimenti
nel territorio nazionale, e’ istituito un fondo nello stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico con una dotazione
di 150 milioni di euro per l’anno 2022 e 500 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2023 al 2030.
2. Con uno o piu’ decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il
Ministro dell’universita’ e della ricerca e con il Ministro per
l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono definiti gli ambiti di applicazione e di intervento, i
criteri e le modalita’ di riparto delle risorse del fondo di cui al
comma 1.
3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 150
milioni di euro per l’anno 2022 e 500 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2023 al 2030, si provvede ai sensi dell’articolo 42.
Art. 24
Disposizioni in materia di Fondo Nuove Competenze
1. All’articolo 11-ter, comma 2, primo periodo, del decreto-legge
21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 dicembre 2021, n. 301, dopo le parole «transizione ecologica e
digitale» sono inserite le seguenti: «nonche’ a coloro che abbiano
sottoscritto accordi di sviluppo per progetti di investimento
strategico, ai sensi dell’articolo 43 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, ovvero siano ricorsi al Fondo per il sostegno alla
transizione industriale di cui all’articolo 1, comma 478, della legge
30 dicembre 2021, n. 234, e conseguentemente emerga un fabbisogno di
adeguamento strutturale delle competenze dei lavoratori».
Art. 25
Incremento del Fondo per l’adeguamento dei prezzi e disposizioni in
materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti
pubblici
1. Per fronteggiare, nel primo semestre dell’anno 2022, gli aumenti
eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, la
dotazione del Fondo di cui all’articolo 1-septies, comma 8, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e’ incrementata di 150 milioni
per l’anno 2022.
2. Per le finalita’ di cui al comma 1, in relazione ai contratti in
corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente
decreto, entro il 30 settembre 2022, il Ministero delle
infrastrutture e della mobilita’ sostenibili procede alla
determinazione con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni
effettuate dall’Istituto nazionale di statistica in attuazione della
metodologia definita dal medesimo Istituto ai sensi dell’articolo 29,
comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, delle variazioni
percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8 per cento,
verificatesi nel primo semestre dell’anno 2022, dei singoli prezzi
dei materiali da costruzione piu’ significativi.
3. Per i materiali da costruzione di cui al comma 2 si procede a
compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei limiti di cui ai
commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo, anche in deroga a quanto
previsto dall’articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, per i contratti
regolati dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alle disposizioni
dell’articolo 106, comma 1, lettera a), del medesimo codice,
determinate al netto delle compensazioni eventualmente gia’
riconosciute o liquidate in relazione al primo semestre dell’anno
2022, ai sensi del medesimo articolo 106, comma, 1, lettera a).
4. La compensazione e’ determinata applicando alle quantita’ dei
singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e
contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la
responsabilita’ del direttore dei lavori nel libretto delle misure,
dal 1° gennaio 2022 fino al 30 giugno 2022, le variazioni in aumento
o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto di cui al
comma 2 con riferimento alla data dell’offerta, eccedenti l’8 per
cento se riferite esclusivamente all’anno 2022 ed eccedenti il 10 per
cento complessivo se riferite a piu’ anni.
5. Per le variazioni in aumento, a pena di decadenza, l’appaltatore
presenta alla stazione appaltante l’istanza di compensazione entro
quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2. Per le
variazioni in diminuzione, la procedura e’ avviata d’ufficio dalla
stazione appaltante, entro quindici giorni dalla predetta data; il
responsabile del procedimento accerta con proprio provvedimento il
credito della stazione appaltante e procede a eventuali recuperi.
6. Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni
precedenti all’anno 2022, restano ferme le variazioni rilevate dai
decreti adottati ai sensi dell’articolo 133, comma 6, del codice di
cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, dell’articolo 216, comma
27-ter, del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 e
dell’articolo 1-septies, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021.
7. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei
limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per
imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le
somme relative agli impegni contrattuali gia’ assunti, nonche’ le
eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante
per lo stesso intervento e stanziate annualmente. Possono, altresi’,
essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d’asta, qualora non
ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme
vigenti, nonche’ le somme disponibili relative ad altri interventi
ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i
quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i
certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure
contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata
disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto.
8. Per i soggetti tenuti all’applicazione del codice di cui al
decreto legislativo n. 163 del 2006, ad esclusione dei soggetti di
cui all’articolo 142, comma 4, del medesimo codice, ovvero
all’applicazione del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del
2016, ad esclusione dei soggetti di cui all’articolo 164, comma 5,
del medesimo codice, per i lavori realizzati ovvero affidati dagli
stessi, in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 7 del
presente articolo, alla copertura degli oneri si provvede, fino alla
concorrenza dell’importo di 150 milioni di euro, che costituisce
limite massimo di spesa, con le risorse del Fondo di cui al comma 1 e
secondo le modalita’ previste dall’articolo 1-septies, comma 8,
secondo e terzo periodo, del decreto-legge n. 73 del 2021,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021.
9. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in euro 150
milioni per l’anno 2022, si provvede ai sensi dell’articolo 42.
Titolo III
REGIONI ED ENTI TERRITORIALI
Art. 26
Contributo statale alle spese straordinarie sostenute dalle regioni e
dalle province autonome
1. La dotazione del Fondo di cui all’articolo 16, comma 8-septies,
del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, e’ incrementata
di ulteriori 400 milioni di euro per l’anno 2022.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi
dell’articolo 42.
Art. 27
Contributi straordinari agli enti locali
1. Il fondo di cui all’articolo 25, comma 1, del decreto-legge 22
marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
maggio 2021, n. 69, istituito nello stato di previsione del Ministero
dell’interno, per i mancati incassi relativi al secondo trimestre del
2022, e’ incrementato di 50 milioni di euro per l’anno 2022. Alla
ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o
piu’ decreti del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza
Stato-citta’ ed autonomie locali, da adottare entro il 31 luglio
2022.
2. Per garantire la continuita’ dei servizi erogati e’ riconosciuto
agli enti locali un contributo straordinario. A tal fine, e’
istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un
fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per l’anno 2022, da
destinare, per 200 milioni di euro in favore dei comuni e per 50
milioni di euro in favore delle citta’ metropolitane e delle
province. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si
provvede con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza
Stato-citta’ ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in relazione
alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, rilevata tenendo
anche conto dei dati risultanti dal SIOPE-Sistema informativo sulle
operazioni degli enti pubblici.
3. Ai comuni che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidita’
ai sensi dell’articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, o che sono stati destinatari della anticipazione di cui
all’articolo 243-quinquies del medesimo decreto legislativo n. 267
del 2000 e che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale
n. 18 del 14 febbraio 2019, subiscono un maggiore onere finanziario
dovuto alla riduzione dell’arco temporale di restituzione delle
predette anticipazioni, e’ destinato un contributo complessivo per
l’anno 2022 di 22,6 milioni di euro.
4. Le risorse di cui al comma 3 sono ripartite con decreto del
Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-citta’ ed autonomie
locali, da adottare entro il 31 marzo 2022, tenendo conto del maggior
onere finanziario annuale derivante dalla rimodulazione delle rate di
restituzione delle anticipazioni di cui al comma 3, con riferimento
alle rate scadute nel triennio 2019-2021.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 322,6 milioni
di euro per l’anno 2022, si provvede ai sensi dell’articolo 42.
Art. 28
Rigenerazione urbana
1. Al fine di rafforzare le misure di rigenerazione urbana di cui
all’articolo 1, comma 42, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
confluite nella Missione 5 «Inclusione e Coesione», Componente 2
«Infrastrutture sociali, famiglie, comunita’ e terzo settore»,
Investimento 2.1 «Investimenti in progetti di rigenerazione urbana,
volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale» del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e’ autorizzato lo
scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili e non
finanziate di cui al decreto del Ministero dell’interno 30 dicembre
2021, della cui adozione e’ stata data comunicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 4 del 7 gennaio 2022. A tal
fine e’ autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l’anno 2022,
150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 285 milioni
di euro per l’anno 2025 e 280 milioni di euro per l’anno 2026.
2. Il Ministero dell’interno, con decreto da adottare entro il 31
marzo 2022, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei
Ministri-Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie,
assegna le risorse sulla base del cronoprogramma dichiarato nella
domanda presentata ai sensi del decreto del Ministero dell’interno
del 2 aprile 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 84 dell’8 aprile 2021.
3. Gli enti locali beneficiari del contributo di cui al comma 2
sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 6 a 9
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio
2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 56 del 6 marzo 2021, e di cui agli articoli da 4 a 8 del decreto
del Ministero dell’interno 30 dicembre 2021.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede, quanto a 40
milioni di euro per l’anno 2022, mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 51, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, quanto a 150 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 139, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, e quanto a 285 milioni per l’anno
2025 e a 280 milioni per l’anno 2026 mediante corrispondente
riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma
44, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
5. Il comma 458 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n.
234, e’ abrogato.
6. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 46 dopo le parole «, sono individuati i criteri di
riparto» sono inserite le seguenti: «, assicurando il vincolo di
almeno il 40 per cento delle risorse agli enti locali del
Mezzogiorno,»;
b) al comma 51 e’ inserito, in fine, il seguente periodo: «A
decorrere dall’anno 2022, in sede di definizione delle procedure di
assegnazione dei contributi, almeno il 40 per cento delle risorse
allocabili e’ destinato agli enti locali del Mezzogiorno.».
7. Ai fini della verifica del rispetto delle disposizioni relative
al vincolo di assicurare almeno il 40 per cento delle risorse
allocabili agli enti locali del Mezzogiorno, di cui all’articolo 1,
comma 139, ultimo periodo, della legge n. 145 del 2018 e
dell’articolo 1, commi 46 e 51, ultimo periodo, della legge n. 160
del 2019, come modificati dal comma 6 del presente articolo, si tiene
conto delle risorse assegnate con il decreto di cui al comma 2.
Titolo IV
ALTRE MISURE URGENTI
Art. 29
Riapertura dei termini per la rideterminazione dei valori di acquisto
dei terreni e delle partecipazioni
1. All’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n.
27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «1° gennaio 2021» sono sostituite
dalle seguenti: «1° gennaio 2022»;
b) al secondo periodo, le parole: «15 novembre 2021» sono
sostituite dalle seguenti: «15 giugno 2022»;
c) al terzo periodo, le parole: «15 novembre 2021» sono
sostituite dalle seguenti: «15 giugno 2022».
2. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in
mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione
agricola rideterminati con le modalita’ e nei termini indicati dal
comma 2 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 282 del 2002,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2003, come da
ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, le aliquote
delle imposte sostitutive di cui all’articolo 5, comma 2, della legge
28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe al 14 per cento e
l’aliquota di cui all’articolo 7, comma 2, della medesima legge e’
aumentata al 14 per cento.
3. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutati in 245,4
milioni di euro per l’anno 2022 e 278,5 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2023 al 2031 e a 33 milioni di euro per l’anno 2032,
si provvede ai sensi dell’articolo 42.
Art. 30
Risorse relative all’emergenza COVID-19
1. Per l’anno 2022 e’ autorizzata la spesa di 200 milioni di euro,
per gli interventi di competenza del Commissario straordinario per
l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e
contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19, di cui all’articolo
122, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, da trasferire
sull’apposita contabilita’ speciale allo stesso intestata, per
l’acquisto di farmaci antivirali contro il SARS-CoV-2.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per
l’anno 2022, si provvede ai sensi dell’articolo 42.
3. Per le finalita’ di cui all’articolo 183, comma 2, secondo
periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono conservati,
come residui di stanziamento, nello stato di previsione della spesa
del Ministero della cultura, 25 milioni di euro per l’anno 2022. Alla
compensazione del relativo onere in termini di fabbisogno e
indebitamento netto si provvede ai sensi dell’articolo 42.
Art. 31
Iniziativa di solidarieta’ in favore dei famigliari degli esercenti
le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di
assistente sociale e operatori socio-sanitari
1. All’articolo 22-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
«1-bis. Il Fondo di cui al comma 1 e’ incrementato di 15 milioni di
euro per l’anno 2022, per essere destinato alla corresponsione di
speciali elargizioni a favore dei coniugi e dei figli o, in mancanza,
dei genitori dei soggetti di cui al comma 1. La dotazione del fondo
di cui al comma 1 puo’ essere incrementata da parte di soggetti o
Enti privati.»;
b) al comma 2, dopo le parole «Consiglio dei ministri» sono
inserite le seguenti: «o dell’Autorita’ politica delegata alla
famiglia, di concerto con il Ministro della salute»;
c) dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:
«2-bis. Per le finalita’ di cui al presente articolo, la Presidenza
del Consiglio dei ministri puo’ avvalersi di societa’ in house
mediante stipula di apposita convenzione. Gli oneri derivanti dalla
predetta convenzione sono posti a carico delle risorse assegnate al
Fondo di cui al comma 1, nel limite massimo del due per cento delle
risorse stesse.».
2. Agli oneri pari a 15 milioni di euro per l’anno 2022, si
provvede ai sensi dell’articolo 42.
Art. 32
Disposizioni urgenti volte all’implementazione della capacita’ di
accoglienza delle residenze per l’esecuzione delle misure di
sicurezza
1. Allo scopo di prorogare il pieno funzionamento della residenza
per l’esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) provvisoria di
Genova-Pra’ e contestualmente consentire l’avvio della REMS
sperimentale di Calice al Cornoviglio (La Spezia), e’ autorizzata la
spesa di 2,6 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023
e 2024. A tal fine e’ vincolato, in favore della Regione Liguria, il
corrispondente importo a valere sulle risorse di cui all’articolo 1,
commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
2. A decorrere dall’anno 2025, il limite di spesa corrente di cui
all’articolo 3-ter, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n.
211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n.
9, e all’articolo 23-quinques, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.
137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.
176, puo’ essere incrementato in relazione agli eventuali maggiori
fabbisogni emergenti, come individuati annualmente in sede di riparto
del finanziamento sanitario corrente standard e in coerenza con la
dinamica del medesimo finanziamento. Al maggiore onere si provvede a
carico delle risorse di cui all’articolo 1, commi 34 e 34-bis, della
legge n. 662 del 1996.
Art. 33
Disposizioni urgenti in materia di tirocinio formativo presso gli
uffici giudiziari e di ufficio per il processo
1. All’articolo 73, comma 11-bis del decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
dopo il primo periodo e’ inserito il seguente: «I soggetti assunti
dall’amministrazione giudiziaria nell’ambito dei concorsi per il
reclutamento a tempo determinato di personale con il profilo di
addetto all’ufficio per il processo banditi ai sensi dell’articolo 14
del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, qualora al momento
dell’assunzione stiano ancora espletando lo stage, possono richiedere
che, ai fini del riconoscimento del titolo di cui al primo periodo,
oltre al periodo di stage svolto sino all’assunzione, sia computato
anche il successivo periodo di lavoro a tempo determinato presso
l’amministrazione giudiziaria, sino al raggiungimento dei diciotto
mesi di durata complessiva richiesta.».
2. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 11, dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:
«2-bis. L’assunzione di cui al presente articolo configura causa di
incompatibilita’ con l’esercizio della professione forense e comporta
la sospensione dall’esercizio dell’attivita’ professionale per tutta
la durata del rapporto di lavoro con l’amministrazione pubblica.
L’avvocato e il praticante avvocato devono dare comunicazione
dell’assunzione di cui al primo periodo al consiglio dell’ordine
presso il quale risultino iscritti. La mancata comunicazione
costituisce causa ostativa alla presa di possesso nell’ufficio per il
processo.»;
b) all’articolo 14:
1) al comma 11 il secondo periodo e’ sostituito dal seguente:
«Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e il rispetto
dei tempi previsti dal Piano nazionale per la ripresa e la
resilienza, per i concorsi richiesti dal Ministero della giustizia,
qualora una graduatoria distrettuale risulti incapiente rispetto ai
posti messi a concorso per un profilo, l’amministrazione giudiziaria
puo’ coprire i posti ancora vacanti mediante ulteriore scorrimento
delle graduatorie degli idonei non vincitori del medesimo profilo di
altri distretti. A tali ulteriori procedure di scorrimento, aventi ad
oggetto uno o piu’ distretti che presentano residue scoperture nel
profilo, possono partecipare, presentando domanda per uno solo dei
distretti oggetto della procedura, i candidati risultati idonei, ma
non utilmente collocati, nelle altre graduatorie distrettuali ancora
capienti, tenendosi conto per ciascuno di essi della votazione
complessiva ivi conseguita. Resta fermo quanto disposto dall’articolo
15.»;
2) al comma 12-bis, dopo il secondo periodo e’ inserito il
seguente: «La commissione esaminatrice, anche in deroga al bando di
concorso, puo’ ammettere a sostenere la prova scritta, un numero di
candidati pari ad un multiplo, non superiore a trenta volte, del
numero di posti messi a concorso nel distretto, sulla base delle
graduatorie risultanti all’esito della valutazione dei titoli ai
sensi dei commi 1, 9 e 10.».
Art. 34
Modifiche urgenti alla normativa nazionale
concernente la Procura europea «EPPO»
1. Al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 5:
1) al comma 3, la parola «cinquantanovesimo» e’ sostituita
dalla seguente: «sessantaquattresimo» ed e’ inserito, in fine, il
seguente periodo: «Quando l’accordo di cui all’articolo 13, paragrafo
2, del regolamento prevede la designazione di procuratori europei
delegati addetti in via esclusiva alla trattazione dei giudizi
innanzi alla Corte di cassazione, la dichiarazione di disponibilita’
a ricoprire tale incarico puo’ essere presentata unicamente da
magistrati che svolgono o che hanno svolto funzioni di
legittimita’.»;
2) al comma 4, e’ inserito, in fine, il seguente periodo: «Nel
caso di cui al comma 3, secondo periodo, la dichiarazione di
disponibilita’ si intende presentata in relazione alla Procura
generale della Repubblica presso la Corte di cassazione.»;
3) al comma 5, le parole «nell’articolo 10» sono sostituite
dalle seguenti: «ai sensi del comma 4 dai magistrati interessati», le
parole «delle disposizioni cui all’articolo 13, commi 3, 4 e 5 del
decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 e» sono soppresse e, dopo
il primo periodo, e’ inserito il seguente: «Nel caso di tramutamento
di funzioni, l’anzianita’ di servizio e’ valutata unitamente alle
attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalita’
periodiche. Fuori del caso di cui al comma 3, secondo periodo, si
osservano, in relazione a ciascuna delle sedi indicate nell’articolo
10, le disposizioni cui all’articolo 13, commi 3 e 4, del decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160.»;
4) al comma 6, dopo le parole «articolo 10», sono inserite le
seguenti: «e, nel caso di cui al comma 3, secondo periodo, per la
Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione»;
b) all’articolo 6:
1) al comma 1, e’ inserito, in fine, il seguente periodo:
«Fermo quanto previsto dall’articolo 5, comma 5, allo stesso modo il
Consiglio superiore della magistratura provvede per la destinazione
alla Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione
dei magistrati nominati procuratori europei delegati addetti in via
esclusiva alla trattazione dei giudizi innanzi alla Corte di
cassazione.»;
2) al comma 2, secondo periodo, sono inserite, in fine, le
seguenti parole: «e, nel caso di cui all’articolo 5, comma 3, secondo
periodo, presso la Procura generale della Repubblica presso la Corte
di cassazione»;
3) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
«3. Alla cessazione dell’incarico di procuratore europeo delegato,
il magistrato ha diritto ad essere riassegnato, a domanda, alla sede
di provenienza, con le precedenti funzioni, anche in soprannumero da
riassorbire con le successive vacanze, previo nuovo conferimento
delle funzioni giudicanti ove necessario. La riassegnazione alla sede
di provenienza non comporta, in alcun caso, il conferimento delle
funzioni direttive o semidirettive, ove in precedenza svolte. In
mancanza di una domanda di riassegnazione alla sede di provenienza o
di trasferimento ad altra sede, il magistrato cessato dall’incarico
di procuratore europeo delegato resta assegnato alla procura della
Repubblica cui e’ stato trasferito ai sensi del comma 1 o, nel caso
di cui all’articolo 5, comma 3, secondo periodo, alla Procura
generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, anche in
soprannumero da riassorbire con le successive vacanze.»;
c) all’articolo 7, comma 3, dopo le parole: «aliquote vigenti»
sono inserite le seguenti: «, ad esclusione dei casi in cui tale
quota risulti gia’ computata nel trattamento economico erogato dalla
Procura Europea»;
d) all’articolo 9, comma 1, e’ inserito, in fine, il seguente
periodo: «I magistrati nominati procuratori europei delegati addetti
in via esclusiva alla trattazione dei giudizi innanzi alla Corte di
cassazione esercitano le sole funzioni di cui all’articolo 76, comma
1, lettera a), e comma 2, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.»;
e) all’articolo 10, comma 3, e’ inserito, in fine, il seguente
periodo: «Allo stesso modo provvede il Procuratore generale presso la
Corte di cassazione nel caso di nomina di procuratori europei
delegati addetti in via esclusiva alla trattazione dei giudizi
innanzi alla Corte di cassazione.»;
f) all’articolo 12, il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. Quando nei confronti del magistrato nominato procuratore
europeo delegato occorre avviare a un procedimento che possa
comportare, per motivi non connessi alle responsabilita’ derivanti
dal regolamento, la cessazione dal servizio, il trasferimento di
ufficio o l’adozione, anche in via cautelare, di provvedimenti
disciplinari, prima di dare inizio al procedimento e’ data
comunicazione al procuratore capo europeo.»;
g) all’articolo 13, il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
«2. All’acquisizione del consenso del procuratore capo europeo
provvede, in ogni caso, il procuratore generale presso la Corte di
cassazione. A tal fine, prima di trasmettere la richiesta di indagini
di cui all’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio
2006, n. 109, il Ministro della giustizia comunica al procuratore
generale presso la Corte di cassazione che intende promuovere
l’azione disciplinare.».
2. Alla lettera E. della tabella B, allegata alla legge 5 marzo
1991, n. 71, dopo le parole «di legittimita’», sono inserite le
seguenti: «nonche’ magistrati destinati all’esercizio delle funzioni
di procuratori europei delegati innanzi alla Corte di cassazione».
Art. 35
Anagrafe dei dipendenti della pubblica amministrazione
1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo l’articolo
34-bis, e’ inserito il seguente:
«Articolo 34-ter (Anagrafe dei dipendenti della pubblica
amministrazione). – 1. Per il completo raggiungimento dei traguardi e
degli obiettivi relativi alla missione M1C1: “Digitalizzazione,
innovazione e sicurezza nella PA”, del Piano nazionale di ripresa e
resilienza, e per il completamento del fascicolo elettronico del
dipendente e’ avviato, presso il Dipartimento della funzione pubblica
della Presidenza del Consiglio dei ministri, il censimento anagrafico
permanente dei dipendenti pubblici, avvalendosi della base di dati
del personale della pubblica amministrazione del Ministero
dell’economia e finanze, strumentale all’erogazione dei servizi di
cui all’articolo 11, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ed
ampliata in attuazione del Piano Triennale per l’informatica nella
pubblica amministrazione 2017-2019, nel rispetto delle norme del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Con
decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per
l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, previa intesa in Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
disciplinate le modalita’ di funzionamento e di comunicazione dei
dati da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1,
comma 2, e degli enti pubblici economici. Alle attivita’ derivanti
dal presente articolo il Dipartimento della funzione pubblica
provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente.».
Art. 36
Semplificazioni alla disciplina delle Commissioni tecniche di cui
all’articolo 8, commi 1 e 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152
1. All’articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, il secondo periodo e’ sostituito dal seguente: «Entro il
medesimo termine, la Commissione di cui all’articolo 8, comma 1
ovvero la Commissione di cui all’articolo 8, comma 2-bis, avvia la
propria attivita’ istruttoria e, qualora la documentazione risulti
incompleta, richiede al proponente la documentazione integrativa,
assegnando un termine perentorio per la presentazione non superiore a
trenta giorni.».
Art. 37
Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana
alle esposizioni universali
1. All’articolo 1, comma 447, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole da «istituito» a «stanziamento di» sono sostituite
dalle seguenti: «autorizzata l’erogazione di un contributo statale a
favore di Roma Capitale pari a»;
b) sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: «Per l’attuazione
del presente comma, Roma Capitale e le societa’ in house dalla stessa
controllate operano, in qualita’ di stazioni appaltanti, con i poteri
e con le modalita’ di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. La Presidenza del Consiglio dei
ministri e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale sono autorizzati a partecipare alla costituzione di un
comitato promotore per l’indirizzo e il coordinamento delle attivita’
di promozione della candidatura della citta’ di Roma ad ospitare
l’Esposizione universale del 2030. Gli oneri derivanti dalla
costituzione e dal funzionamento del comitato sono posti in capo a
Roma Capitale. Ai componenti del Comitato promotore non spettano
compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti
comunque denominati. Nei limiti delle risorse di cui al primo periodo
e in deroga ai limiti previsti a legislazione vigente, Roma Capitale
e le societa’ in house dalla stessa controllate sono autorizzate a
conferire fino a 30 incarichi di consulenza e di collaborazione per
l’importo massimo di 100.000 euro lordi annui per singolo incarico e
a reclutare un contingente di personale fino a 30 unita’ con forme
contrattuali flessibili, con scadenza non oltre il 31 dicembre
2023.».
2. All’articolo 1, comma 382, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole «per l’anno 2023» sono sostituite
dalle seguenti «annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023»;
b) al secondo periodo, le parole «e terzo» sono sostituite dalle
seguenti: «, terzo e quinto»;
c) sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: «Al Commissario
generale di sezione e’ attribuito un compenso in misura non superiore
al limite di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 2014, n. 89, come rideterminato ai sensi dell’articolo 1,
comma 68, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Ai contratti di
fornitura, servizi e lavori da stipulare in attuazione del presente
comma si applicano le disposizioni in materia di contratti pubblici
applicabili nello svolgimento dei progetti inclusi nel Piano
nazionale di ripresa e resilienza.».
3. Agli oneri derivanti dal comma 2, lettera a), pari a 2 milioni
di euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell’ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale. Il Ministro dell’economia e delle
finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio. All’attuazione delle disposizioni
di cui al comma 2, lettere b) e c) si provvede mediante le risorse
finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente.
Art. 38
Disposizioni urgenti per situazioni
di crisi internazionale
1. Le quote restituite dalle competenti organizzazioni
internazionali dei contributi per il sostegno alle forze armate e di
sicurezza afghane, gia’ erogati alle predette organizzazioni in
applicazione dei provvedimenti di autorizzazione delle missioni
internazionali adottati fino all’anno 2020, sono versate all’entrata
del bilancio dello Stato nell’anno 2022 e riassegnate, nel medesimo
anno, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale per l’incremento delle dotazioni
finanziarie delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici
consolari di prima categoria nonche’ per il finanziamento di
interventi di aiuto e di assistenza, anche umanitaria, in aree di
crisi.
Art. 39
Misure urgenti per il potenziamento
del fondo di venture capital
1. La dotazione del fondo rotativo per operazioni di venture
capital di cui all’articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e’ incrementata di 200 milioni di euro per l’anno 2022.
Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 49, lettera
a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Art. 40
Sorveglianza radiometrica
1. All’articolo 72 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. I soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano
attivita’ di importazione, raccolta, deposito o che esercitano
operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di
risulta, hanno l’obbligo di effettuare, secondo quanto previsto dal
comma 3, la sorveglianza radiometrica sui predetti materiali, al fine
di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattivita’ o di
eventuali sorgenti dismesse, per garantire la protezione sanitaria
dei lavoratori e della popolazione da eventi che possono comportare
esposizioni alle radiazioni ionizzanti ed evitare la contaminazione
dell’ambiente. Lo stesso obbligo si applica, secondo quanto previsto
dal comma 3, ai soggetti che, in grandi centri di importazione di
metallo o presso i principali nodi di transito, esercitano attivita’
a scopo industriale o commerciale di importazione di prodotti
semilavorati metallici o di prodotti finiti in metallo. La
disposizione non si applica ai soggetti che svolgono attivita’ che
comportano esclusivamente il trasporto e non effettuano operazioni
doganali.»;
b) il comma 3 e’ sostituito dai seguenti:
«3. La sorveglianza radiometrica di cui al presente articolo e’
effettuata secondo quanto prescritto dall’allegato XIX al presente
decreto, che disciplina:
a) le modalita’ esecutive della sorveglianza radiometrica,
individuate secondo norme di buona tecnica e i contenuti della
relativa attestazione;
b) con riferimento ai soggetti di cui al comma 1, secondo
periodo, l’elenco dei prodotti semilavorati metallici e dei prodotti
finiti in metallo oggetto della sorveglianza e le relative modalita’,
ivi incluse le condizioni per l’applicazione della sorveglianza
radiometrica ai prodotti finiti in metallo, nonche’ l’elenco dei
grandi centri di importazione di metallo e dei nodi di transito; per
l’aggiornamento degli elenchi di cui alla presente lettera si procede
ai sensi del comma 4;
c) i contenuti della formazione da impartire al personale
dipendente per il riconoscimento delle piu’ comuni tipologie di
sorgenti radioattive ed al personale addetto alla sorveglianza
radiometrica, per l’ottimale svolgimento delle specifiche mansioni;
d) le condizioni di riconoscimento delle certificazioni dei
controlli radiometrici rilasciati dai Paesi terzi per i quali
esistono equivalenti livelli di protezione, ai fini dell’espletamento
delle formalita’ doganali.
3-bis. Le disposizioni dell’allegato XIX, si applicano, nel
rispetto della disciplina europea, decorsi centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, ad eccezione
dell’articolo 10 del medesimo allegato che, nelle more, trova
applicazione congiuntamente all’articolo 2 del decreto legislativo 1°
giugno 2011, n. 100, i cui rinvii alle disposizioni del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, s’intendono riferiti alle
corrispondenti disposizioni del presente decreto.»;
c) il comma 4 e’ sostituito dal seguente:
«4. Nel rispetto della disciplina europea, con decreto dei
Ministeri della transizione ecologica e dello sviluppo economico, di
concerto con i Ministeri degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, della salute, del lavoro e delle politiche sociali,
sentita l’Agenzia delle dogane e dei monopoli e l’ISIN, possono
essere apportate modifiche all’allegato XIX con riferimento alle
modalita’ esecutive della sorveglianza radiometrica, in ragione delle
mutate condizioni di rischio e diffusione o dell’opportunita’ di
adottare, per le medesime ragioni, forme semplificate delle procedure
di controllo, ai contenuti della formazione per la sorveglianza,
nonche’ alle condizioni di riconoscimento delle certificazioni dei
controlli radiometrici rilasciati da Paesi terzi ai fini
dell’espletamento delle formalita’ doganali. Le relative modifiche
entrano in vigore nel termine ivi previsto. L’aggiornamento
dell’elenco dei prodotti semilavorati in metallo e dei prodotti
finiti in metallo oggetto della sorveglianza radiometrica puo’ essere
effettuato, anche sulla base delle variazioni della nomenclatura
combinata, come stabilite dai regolamenti dell’Unione europea per i
medesimi prodotti, con decreto dei Ministeri della transizione
ecologica e dello sviluppo economico adottato su proposta
dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. L’elenco dei grandi centri
di importazione di metallo e dei principali nodi di transito e’
definito sulla base dei dati statistici disponibili per l’ultimo
triennio per le operazioni di importazione dei prodotti semilavorati
in metallo e dei prodotti finiti in metallo oggetto della
sorveglianza radiometrica e viene aggiornato, con scadenza biennale,
con determinazione del Direttore generale dell’Agenzia delle dogane e
dei monopoli, salva la possibilita’ di modifica prima di tale
scadenza, su impulso delle Autorita’ competenti o della stessa
Agenzia delle dogane e dei monopoli.».
2. L’allegato XIX al decreto legislativo n. 101 del 2020 e’
sostituito dall’allegato A annesso al presente decreto.
Art. 41
Sospensione del pagamento dei mutui concessi
agli enti locali dei territori colpiti dal sisma 2016
1. All’articolo 44, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.
229, il terzo periodo e’ sostituito dal seguente: «Relativamente ai
mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle
rate in scadenza negli esercizi 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 e’
altresi’ differito, senza applicazione di sanzioni e interessi,
rispettivamente al primo, al secondo, al terzo, al quarto e al quinto
anno immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di
ammortamento, sulla base della periodicita’ di pagamento prevista nei
provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.».
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1, pari a 2,9
milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede ai
sensi dell’articolo 42.
Titolo V
DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE
Art. 42
Disposizioni finanziarie
1. La deduzione della quota del 12 per cento dell’ammontare dei
componenti negativi prevista, ai fini dell’imposta sul reddito delle
societa’ e dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive,
rispettivamente dai commi 4 e 9 dell’articolo 16 del decreto-legge 27
giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2015, n. 132, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre
2021, e’ differita, in quote costanti, al periodo d’imposta in corso
al 31 dicembre 2022 e ai tre successivi.
2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 22, 23,
25, 26, 27, 29, 30, 31, 41 e dal comma 1 del presente articolo,
determinati in 7.769,53 milioni di euro per l’anno 2022, 2.240,6
milioni di euro per l’anno 2023, 2.038,6 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2024 al 2026, 1.778,5 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2027 al 2030, 278,5 milioni di euro per l’anno 2031 e
33 milioni di euro per l’anno 2032, che aumentano, in termini di
indebitamento netto e fabbisogno, a 7.794,53 milioni di euro per
l’anno 2022, si provvede:
a) quanto a 4.516 milioni di euro per l’anno 2022, 1.730 milioni
di euro per l’anno 2023, 1.530 milioni di euro per l’anno 2024, 2.040
milioni di euro per l’anno 2025, 2.040 milioni di euro per l’anno
2026, 1.580 milioni di euro per l’anno 2027, 1.780 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030, 280 milioni di euro per
l’anno 2031 e 33 milioni di euro per l’anno 2032, mediante
corrispondente riduzione degli stanziamenti, di competenza e di
cassa, delle Missioni e dei Programmi per gli importi indicati
nell’allegato B al presente decreto;
b) quanto a 250 milioni di euro per l’anno 2022, mediante
corrispondente utilizzo delle risorse di cui all’articolo 1, commi da
16 a 27, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106, gia’ nella
disponibilita’ della contabilita’ speciale 1778 intestata all’Agenzia
delle entrate che, a tal fine, provvede ad effettuare il
corrispondente versamento all’entrata del bilancio dello Stato;
c) quanto a 1.968,5 milioni di euro per l’anno 2022 e 515,5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante
utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall’articolo 29;
d) quanto a 1.040,2 milioni di euro per l’anno 2022 e 199,1
milioni di euro per l’anno 2027, mediante utilizzo delle maggiori
entrate derivanti dal comma 1 del presente articolo;
e) quanto a 20 milioni di euro per l’anno 2022, mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. Ai fini dell’immediata attuazione delle disposizioni recate dal
presente decreto, il Ministro dell’economia e delle finanze e’
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. Il Ministero dell’economia e delle finanze,
ove necessario, puo’ disporre il ricorso ad anticipazioni di
tesoreria, la cui regolarizzazione e’ effettuata con l’emissione di
ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
Art. 43
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
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