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Da fienile ad abitazione, si può usufruire del Superbonus per il cambio di destinazione d’uso? – La Repubblica

La trasformazione di un immobile non abitativo in uno a uso residenziale è un intervento che rientra nell’ambito della ristrutturazione, anche nel caso in cui venga realizzato tramite demolizione e ricostruzione. Se si trova in zona sismica 1,2 o 3, è possibile ottenere il sismabonus al 110% in tutti i casi in cui il tecnico progettista attesta la riduzione del rischio sismico tra la vecchia e la nuova costruzione, su una spesa di 96.000 euro.

Quindi operativamente se il Comune consente la trasformazione dei due ex fienili in immobili per uso abitativo, per l’intervento di ricostruzione e cambio di destinazione d’uso è possibile avere la detrazione del 110%.Oltre a questo sarà possibile avere la detrazione del 110% come intervento trainato per l’eventuale istallazione di un impianto fotovoltaico e relativo sistema di accumulo per una spesa massima di 48.000 euro per ciascuno. Non sarà possibile invece ottenere il Superbonus di tipo energetico perché il fienile non è riscaldato.

Per l’immobile per uso abitativo, invece, se si ottiene il miglioramento della classe sismica anche con la ristrutturazione leggera, ossia senza demolizione, è comunque ammesso il sismabonus al 110%. In questo caso è possibile avere anche il Superbonus energetico se vengono effettuati interventi trainanti che rientrano nell’ambito dell’agevolazione, ossia coibentazione o sostituzione dell’impianto di riscaldamento, ed eventualmente la contemporanea realizzazione di interventi trainati di necessari per assicurare stato di due classi energetiche.

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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