Il nuovo obbligo, quindi, ai sensi del comma 2 dell’art. 28-quater del DL 4/2022 riguarda i lavori che iniziano a partire dal 28 maggio 2022.
Per i lavori avviati successivamente al 27 maggio 2022, il comma 43-bis dell’art. 1 della L. 234/2021, inserito dall’art. 28-quater comma 1 del DL 4/2022, ha previsto un nuovo adempimento: indicare il contratto collettivo applicato “nell’atto di affidamento dei lavori” e “nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori”, che si va ad aggiungere a quelli già esistenti necessari al fine di poter fruire delle detrazioni per interventi “edilizi”.
Il nuovo obbligo, quindi, ai sensi del comma 2 dell’art. 28-quater del DL 4/2022 riguarda i lavori che iniziano a partire dal 28 maggio 2022.
Il comma 43-bis, in particolare, stabilisce che i benefici previsti dagli artt. 119, 119-ter, 120 e 121 del DL 34/2020, nonché quelli previsti dall’art. 16 comma 2 del DL 63/2013 (c.d. “bonus mobili”), dall’art. 1 comma 12 della L. 205/2017 (c.d. “bonus verde”) e dall’art. 1 comma 219 della L. 160/2019 (c.d. “bonus facciate”) “possono essere riconosciuti solo se nell’atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”.
Nemmeno il tempo di entrare in vigore che la disposizione contenuta nel comma 43-bis dell’art. 1 della L. 234/2021 è oggetto di modificazioni ad opera del Ddl. di conversione del DL 21/2022 (art. 23-bis), su cui oggi verrà votata la fiducia alla Camera.
Modificazioni che consistono nell’eliminazione delle parole “di importo superiore a 70.000 euro” dal primo periodo e nell’inserimento di un secondo periodo secondo cui “La previsione di cui al periodo precedente si riferisce alle opere il cui importo risulti complessivamente superiore a 70.000 euro, fermo restando che l’obbligo di applicazione dei contratti collettivi del settore edile, nazionali e territoriali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale è riferito esclusivamente ai soli lavori edili come definiti dall’allegato X del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
Dal punto di vista degli interventi agevolati assoggettati alla predetta condizione, quindi, continuano a rientrare soltanto i “lavori edili di cui all’allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” il cui importo è “complessivamente superiore a 70.000 euro”. L’unica modifica apportata dal Ddl. che potrebbe avere un impatto sostanziale rispetto al testo previgente potrebbe essere l’aggiunta dell’avverbio “complessivamente”.
La condizione posta dal comma 43-bis dell’art. 1 della L. 234/2021 non trova quindi applicazione nel caso in cui gli interventi agevolati con i bonus edilizi siano diversi dai lavori edili indicati dall’allegato X al DLgs. 81/2008, oppure, pur rientrando in tale definizione, siano di importo complessivo inferiore a 70.000 euro.
L’indicazione dell’applicazione dei CCNL del settore edile, quindi, riguarda le sole imprese che hanno lavoratori dipendenti. Le imprese prive di dipendenti, così come il singolo artigiano privo di dipendenti, quindi, non rientrano nei casi per i quali è richiesta l’indicazione del CCNL applicato anche ove i lavori edili siano di importo superiore a 70.000 euro.
In questi casi, anche se non è richiesto dalla norma, potrebbe comunque essere opportuno evidenziare l’inesistenza di dipendenti (e quindi la non applicazione del CCNL del settore edile ) sia nell’atto di affidamento dei lavori che nelle fatture (una frase tipo potrebbe essere “L’impresa dichiara di non avere lavoratori dipendenti e, di conseguenza, di non applicare il contratto collettivo del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ex art. 51 del DLgs. 81/2015”.
Si potrebbe altresì aggiungere in contratto che “Nel caso in cui, nel prosieguo degli interventi, si ritenga opportuno assumere lavoratori subordinati verrà data immediata comunicazione dell’indicazione del CCNL applicato”).
Un tema da chiarire, per altro, è se la norma possa trovare applicazione per le imprese che non operano nel settore edilizio. Al riguardo nella FAQ n. 2 del 3 maggio 2022 della CNCE, Commissione nazionale paritetica delle casse edili, è stato ritenuto che le norme di cui al comma 43-bis dell’art. 1 della L. 234/2021 non si applicano alle imprese che, pur eseguendo prestazioni che possono beneficiare dei bonus edilizi, non applicano il CCNL del settore edile (nel caso esaminato, un’impresa che effettua la fornitura con posa in opera di serramenti e che applica ai propri dipendenti un CCNL diverso da quello edile – ad esempio metalmeccanico – è esclusa dai nuovi adempimenti recati dal citato comma 43-bis che scatteranno dal 28 maggio 2022).
Gli obblighi recati dal comma 43-bis, infine, prescindono dall’iscrizione alla Cassa Edile/Edilcassa (FAQ n. 4). Tuttavia, se l’impresa legittimamente svolge “attività diversa dall’edilizia, anche laddove sia affidataria di lavori che in tutto o in parte consistono in lavori edili che affida però, rispettivamente, totalmente o parzialmente a imprese subappaltatrici edili”, rimane ferma l’ottemperanza degli adempimenti del comma 43-bis.
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