Nell’attesa che il legislatore si convinca dell’assoluta
necessità di riforma della normativa edilizia, tra le problematiche
affrontate (e mai risolte) degli ultimi anni vi è certamente la
definizione di “ristrutturazione edilizia”.
Ristrutturazione edilizia: cosa dice il d.P.R. n. 380/2001
Una definizione contenuta nell’art. 3, comma 1, lettera d), del
d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) su cui occorre prendere
in considerazione anche quanto stabilito ai successivi artt. 10
(Interventi subordinati a permesso di costruire), comma 1, lettera
c) e art. 23 (Interventi subordinati a segnalazione certificata di
inizio di attività in alternativa al permesso di costruire), comma
01.
La difficoltà più grande su cui si è ampiamente discusso negli
ultimi anni riguarda l’intervento di demolizione e ricostruzione
che, a determinate condizioni, anche in presenza di diversa sagoma,
prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e
tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla
normativa antisismica, per l’applicazione della normativa
sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e
per l’efficientamento energetico, o con aumento di volumetria, può
essere ammesso all’interno della definizione
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