
Il Ministero della Transizione Ecologica pronto per il bonus idrico (tetto massimo 1.000 euro) e un un call center che risponde al numero 800090545 per tutte le richieste di informazioni
A partire dalle ore 12.00 del 17 febbraio 2022 sarà possibile richiedere sull’apposita piattaforma on line,
www.bonusidricomite.it<http://www.bonusidricomite.it/,
il bonus idrico di cui al DM n. 395 del 27/9/2021 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/10/23/21A06314/sg.
Si ricorda che il bonus è riconosciuto nel limite massimo di 1.000 euro per ciascun beneficiario e può essere richiesto per una sola volta, per un solo immobile, per le spese effettivamente sostenute per gli interventi di efficientamento idrico.
Le istanze di rimborso, correttamente compilate e corredate dalla necessaria documentazione, saranno ammesse fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.
Chi può beneficiare del bonus
Possono beneficiare i maggiorenni residenti in Italia, titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale, nonché di diritti personali di godimento già registrati alla data di presentazione dell’istanza, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari, che abbiano effettuato nel corso dell’anno 2021 interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua.
Si ricorda, inoltre, agli utenti che il bonus idrico è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con altre agevolazioni di natura fiscale relative alla fornitura, posa in opera e installazione dei medesimi beni.
L’identità dei beneficiari, in relazione ai dati del nome, del cognome e del codice fiscale, verrà accertata attraverso SPID, ovvero tramite Carta d’Identità Elettronica.
Le faq con le risposte ai principali quesiti
A questo link – https://www.mite.gov.it/pagina/faq-bonus-idrico-2021 – il Ministero della Transizione Ecologica ha anche messo a disposizione un call center che risponde al numero 800090545 per tutte le richieste di informazioni.
Oggi dunque al via la piattaforma dalle ore 12.00 in poi: l’inserimento di dati ed allegati deve essere completato entro 30 minuti. Nelle 3 ore successive all’invio positivo della domanda sarà possibile eventualmente rettificare i dati ed i documenti già inseriti.
Si ricorda che il rimborso verrà escluso ove la richiesta risulti incompleta di informazioni e/o degli allegati richiesti.
IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ed, in particolare, gli articoli da 35 a 40, come da ultimo modificato dal decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, relativi alle attribuzioni e all'ordinamento del Ministero della transizione ecologica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 2015, n. 126; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 2 marzo 2021, con il quale e' stato tra l'altro nominato il prof. Roberto Cingolani, Ministro della transizione ecologica; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; Visto, in particolare, l'art. 12 del menzionato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni, nell'organizzare autonomamente la propria attivita', utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicita', imparzialita', trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione; l'art. 15, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni provvedono a razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi, le attivita' gestionali, i documenti, la modulistica, le modalita' di accesso e di presentazione delle istanze da parte dei cittadini e delle imprese; gli articoli 68 e 69 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, finalizzati a favorire il riuso dei programmi informatici di proprieta' delle pubbliche amministrazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014, recante «Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese»; Visto l' art. 1, comma 97, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale dispone che «al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa e di favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti ambiti affini, favorendo la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento delle infra-strutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilita' tra le banche dati, in coerenza con le strategie del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare puo' avvalersi della societa' di cui all'art. 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per servizi informatici strumentali al raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali e funzionali, nonche' per la realizzazione di programmi e progetti da realizzare mediante piattaforme informatiche rivolte ai destinatari degli interventi. L'oggetto e le condizioni dei servizi sono definiti mediante apposite convenzioni.»; Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ora Ministero della transizione ecologica, n. 19 del 18 gennaio 2021, recante «Atto di indirizzo sulle priorita' politiche per l'anno 2021 e per il triennio 2021-2023»; Visto l'art. 1, comma 61, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020, il quale prevede che, al fine di perseguire il risparmio di risorse idriche, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ora Ministero della transizione ecologica, un fondo denominato «Fondo per il risparmio di risorse idriche», con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021; Visto l'art. 1, comma 62, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020, il quale riconosce, nel limite di spesa di cui al sopracitato comma e fino ad esaurimento delle risorse, alle persone fisiche residenti in Italia, un bonus idrico pari ad euro 1.000,00 per ciascun beneficiario da utilizzare, entro il 31 dicembre 2021, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unita' immobiliari; Visto l'art. 1, comma 63, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020, che elenca nel dettaglio le spese sostenute dal beneficiario ammesse al rimborso tramite il bonus idrico; Considerato che esistono gia' applicazioni sviluppate da altre amministrazioni pubbliche che promuovono lo SPID e che presentano analogie con il servizio per l'erogazione del «bonus idrico», quindi tali da poter essere adattate, nel rispetto della normativa vigente in materia di riuso di programmi informatici o di parti di essi, per le finalita' di cui al presente decreto; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ora Ministero della transizione ecologica, del 14 agosto 2020 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 221 del 5 settembre 2020, relativo al Programma sperimentale buono mobilita' - anno 2020; Ritenuto pertanto necessario, ai fini di un risparmio di risorse pubbliche, procedere ad un utilizzo parziale della Piattaforma utilizzata per il bonus mobilita' 2020; Considerato che il riuso dei programmi informatici di proprieta' delle pubbliche amministrazioni garantisce il raggiungimento delle finalita' di economicita', efficienza, tutela degli investimenti e neutralita' tecnologica; Ritenuto pertanto necessario, ai fini di un risparmio di risorse pubbliche, procedere ad un utilizzo parziale della Piattaforma utilizzata per il bonus mobilita' 2020, di cui al decreto del Ministero dell'ambiente 14 agosto 2020, le cui misure tecniche ed organizzative e modalita' di attuazione sono adottate e rispettate anche nell'ambito del presente decreto; Ritenuto di avvalersi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19, comma 5 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, di societa' a capitale interamente pubblico, per le attivita' operative di cui al presente decreto; Considerata la necessita' di provvedere all'individuazione delle procedure operative per dare attuazione alle previsioni di cui ai commi da 61 al 65 dell'art. 1 della legge n. 178 del 30 dicembre 2020; Sentito il Garante per la protezione dei dati personali che si e' espresso nella seduta del 16 settembre 2021; Decreta: Art. 1 Oggetto, finalita' e dotazione finanziaria 1. Il presente decreto, ai fini dell'erogazione del bonus idrico, di cui ai commi da 61 al 65 dell'art. 1 della legge n. 178 del 30 dicembre 2020, individua i soggetti beneficiari e definisce i criteri per l'ammissione a detto beneficio. 2. Il bonus idrico, finalizzato a perseguire il risparmio delle risorse idriche, e' riconosciuto, nel limite massimo di euro 1.000,00 per ciascun beneficiario, per le spese effettivamente sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, per interventi di efficientamento idrico di cui all'art. 3, comma 2, del presente decreto. 3. Il bonus idrico e' finanziato a valere sulle risorse iscritte sul capitolo 3076 «Fondo per il risparmio di risorse idriche» con una dotazione pari ad euro 20 milioni per l'anno 2021 dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, comprensivo degli oneri per le attivita' di cui all'art. 5 del presente decreto.
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