L’onere della prova in ordine alla data
di realizzazione di un immobile ricade su chi ha
commesso l’abuso e solo l’esibizione, da parte di quest’ultimo, di
concreti elementi a sostegno delle proprie affermazioni,
trasferisce questo onere in capo all’Amministrazione.
Abusi edilizi: datazione fondamentale per ottenere il
condono
Sulla base di questi presupposti, che hanno accertato
l’abusività di un immobile costruito successivamente
all’apposizione del vincolo di inedificabilità
assoluta sull’area, il TAR Sicilia, con
la sentenza del
23 agosto 2024, n. 2906, ha respinto il ricorso contro
il rigetto dell’istanza di condono edilizio, e del successivo
oridine di demolizione del manufatto emessi da un’Amministrazione
Comunale.
Il Comune, nel corso del procedimento per la definizione del
condono, ha inviato il preavviso di rigetto dell’istanza,
motivato sulla base di queste ragioni:
- l’inutile decorso del termine assegnato per la produzione del
parere della Soprintendenza e degli altri
documenti richiesti per la definizione della pratica; - il contrasto dell’istanza con l’art. 23 della L.R. Sicilia n
.37/1987 e con l’art.
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