

La mancata impugnazione del provvedimento di decadenza
dell’aggiudicazione adottato dalla stazione appaltante per
omessa allegazione di documenti preordinati alla stipula del
contratto non consente all’aggiudicatario di rivalersi sui
conseguenti provvedimenti di natura obbligatoria e non
discrezionale, come ad esempio l’iscrizione al Casellario
ANAC.
Non solo: questa tipologia di atto configura una
controversia “relativa a procedure di affidamento” ad
evidenza pubblica perché pur collocandosi dopo l’aggiudicazione,
riguarda comunque la procedura di
affidamento.
Per evitare l’annotazione al casellario, è necessario impugnare
quindi questo atto, che rientra pienamente nella competenza del
giudice amministrativo.
Decadenza dall’aggiudicazione: il Consiglio di Stato
sul’impugnazione
A spiegarlo è il Consiglio di Stato con la
sentenza
del 3 gennaio 2025, n. 25 in relazione all’appello
proposto dall’aggiudicatario di un affidamento di una fornitura e
per il quale è stato iscritto al casellario ANAC, dopo la revoca
dell’aggiudicazione da parte della SA.
La revoca era stata disposta dopo che l’aggiudicatario si era
rifiutato di comprovare i requisiti di partecipazione dato cheerano
passati 180 giorni dalla presentazione dell’offerta, che
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