Il rilascio del permesso di costruire non
implica la possibilità sine die di iniziare i lavori ma,
come ben stabilito dal Testo Unico Edilizia, ci
sono dei precisi termini da rispettare.
Permesso di costruire: efficacia e decadenza nel Testo Unico
Edilizia
Nello specifico, l’art. 15 del d.P.R. n.
380/2001, rubricato Efficacia temporale e decadenza
del permesso di costruire, stabilisce che:
- 1. Nel permesso di costruire sono indicati i termini di
inizio e di ultimazione dei lavori. - 2. Salvo quanto previsto dal quarto periodo, il termine
per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal
rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l’opera
deve essere completata, non può superare tre anni dall’inizio dei
lavori. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la
parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga
richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con
provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla
volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della
mole dell’opera da realizzare, delle sue particolari
caratteristiche
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