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Decadenza del permesso di costruire: occhio agli errori dell’Amministrazione

Decadenza del permesso di costruire: occhio agli errori dell’Amministrazione

Il rilascio del permesso di costruire non
implica la possibilità sine die di iniziare i lavori ma,
come ben stabilito dal Testo Unico Edilizia, ci
sono dei precisi termini da rispettare.

Permesso di costruire: efficacia e decadenza nel Testo Unico
Edilizia

Nello specifico, l’art. 15 del d.P.R. n.
380/2001
, rubricato Efficacia temporale e decadenza
del permesso di costruire, 
stabilisce che:

  • 1. Nel permesso di costruire sono indicati i termini di
    inizio e di ultimazione dei lavori.
  • 2. Salvo quanto previsto dal quarto periodo, il termine
    per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal
    rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l’opera
    deve essere completata, non può superare tre anni dall’inizio dei
    lavori. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la
    parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga
    richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con
    provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla
    volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della
    mole dell’opera da realizzare, delle sue particolari
    caratteristiche
    …continua a leggere

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