La decadenza del permesso di costruire è
strettamente vincolata al mancato avvio dei lavori
edilizi entro i termini stabiliti dalla legge. L’effetto
decadenziale infatti si produce in automatico se gli interventi non
vengono avviati come previsto.
Tuttavia, l’Amministrazione deve sempre emettere un formale
provvedimento, in virtù del quale è tenuta ad accertare e
dichiarare l’avvenuta decadenza per mancato inizio dei lavori,
valutando ogni caso in relazione alle sue peculiari
circostanze.
Il Comune infatti ha l’onere di accertare la sussistenza
dei presupposti che giustifichino la decadenza e, per
farlo, è obbligato a dimostrare che gli interventi non siano andati
oltre le fasi preparatorie di pulizia e messa in
sicurezza del cantiere, basandosi esclusivamente sul rapporto tra
le opere realizzate in concreto e l’entità e le dimensioni
dell’intervento autorizzato.
Permesso di costruire: quando i lavori si considerano
avviati?
A chiarirlo è la sentenza del
TRGA di Trento del 25 marzo 2024, n. 45, che ha
annullato il provvedimento emesso dall’Amministrazione comunale
proprio per via
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