
Il Decreto bollette ha introdotto delle significative novità per quanto riguarda la ristrutturazione edilizia, svincolando quegli edifici sottoposti ad alcuni vincoli, modificando in tal modo il Testo Unico dell’Edilizia sugli interventi di ristrutturazione.
Il decreto Bollette ha introdotto novità e semplificazioni in meriato alla demolizione e ricostruzione qualificabili come ristrutturazione edilizia per quegli edifici sottoposti ad alcuni vincoli, modificando in tal modo il Testo Unico dell’Edilizia sugli interventi di ristrutturazione.
Ristrutturazione edilizia: cosa cambia
A definire cosa si intenda per ristrutturazione edilizia è l’art. 3 del Testo Unico Edilizia, il quale aveva creato diversi problemi per quanto riguarda gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici ricadenti in aree con uno qualsiasi dei vincoli indicati dal D.Lgs. n. 42/2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Secondo la definizione iniziale, era possibile inquadrare l’intervento previsto come ristrutturazione edilizia per alcuni edifici, anche in assenza del rispetto di sagoma, prospetti e sedimi, mentre per gli edifici soggetti al D.lgs 42/2004 ciò non era possibile.
Pertanto, grazie alle modifiche introdotte dal decreto bollette gli interventi di demolizione e costruzione e quelli di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia in alcune aree sottoposte a vincolo per legge, anche laddove non siano mantenute queste connotazioni.
Rientrano dunque a far parte della categoria anche quelli su edifici tutelati ai sensi del’art-142 del Codice dei Beni culturali e viene dato accesso alle detrazioni fiscali dei bonus edilizi a tutti gli interventi di questo tipo.
Quali interventi sono permessi?
Tramite il decreto bollette è stato modificato il Testo Unico dell’edilizia, in cui è stata inserita una specifica dicitura che esclude i vincoli dell’art. 142 del Codice dalle restrittive clausole della ristrutturazione edilizia; pertanto, da questo momento in poi, è possibile mettere in atto interventi di demolizione e ricostruzione con variazione della forma anche in queste specifiche zone.
Nello specifico sono possibili gli interventi:
- di ristrutturazione edilizia che comportino la demolizione e ricostruzione di edifici ricadenti in aree sottoposte a tutela paesaggistica dalla legge;
- di ripristino di edifici, crollati o demoliti, ricadenti nelle medesime aree, in entrambi i casi ove siano previste modifiche della sagoma o dei prospetti o del sedime o delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente oppure siano previsti incrementi di volumetria.
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